Costituzione di una srl semplificata


La nuova società a resposabilità limitata semplificata come incentivo all'accesso e all'esercizio dell'attività d'impresa
Costituzione di una srl semplificata
La società a responsabilità limitata semplificata è una variante di s.r.l. Introdotta a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con la legge 24 marzo 2012 n. 27 e regolata dall'art. 2463 bis del codice civile.
La principale caratteristica di questo tipo societario è la costituzione possibile con un capitale sociale inferiore ai 10.000 euro e compreso fra 1 e 9.999 euro attraverso un contratto o un atto unilaterale del socio con la possibilità quindi di costituire la società in forma unipersonale e senza affidarsi a un notaio se non nella fase di autentica dell'atto. Lo scopo della legge è quello di favorire l'accesso all'esercizio dell'attività d'impresa mediante una forma societaria che richiede un esborso inferiore in fase di costituzione.

L'atto costitutivo deve rispettare il modello standard elaborato dal ministero e dovrà essere solo autenticato da un notaio. Per essere valido, l'atto, che sancisce la costituzione della società, deve contenere i seguenti requisiti essenziali: dati anagrafici e di residenza dei singoli soci o del socio unico; denominazione della società; sede legale; ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato; attività che costituisce l'oggetto sociale; determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio; norme relative al funzionamento della società; indicazione dell'amministratore o degli amministratori; data e luogo di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Sulla base di quanto detto emerge che, oltre all'entità del capitale necessario per la costituzione, un'altra differenza rispetto alla s.r.l. classica è che il capitale stesso deve essere interamente versato all'atto della costituzione e può essere fatto esclusivamente in denaro e non sotto altre forme quali, ad esempio, cessione di crediti o di beni in natura del socio alla società.

Per quanto concerne il ruolo del notaio, quest'ultimo è il pubblico ufficiale incaricato di accertare i requisiti di legge e di capacità personale dei soci ed è tenuto agli adempimenti necessari per l'iscrizione della società presso il registro delle imprese. Si può dire quindi che, anche se non sono previsti per legge oneri notarili per la s.r.l. semplificata è comunque da mettere in conto che, nella fase di costituzione, bisognerà considerare l'attività di tipo consulenziale svolta dal professionista che richiederà il pagamento di in compenso.

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di Dr. Giuseppe Di Marco

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