Crescita e Internazionalizzazione


Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte
Crescita e Internazionalizzazione
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, recependo le ultime richieste di modifica presentate dal Parlamento, ha dato il via libera definitivo allo schema del Decreto Legislativo recante misura per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell’articolo 12, della Legge Delega Fiscale 11 marzo 2014, N.23.
Le disposizioni del decreto hanno lo scopo di favorire l’attività transnazionale delle aziende italiane, nonché l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede Ocse, e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull’adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTE: Common Consolidated Corporate Tax Base).
Esaminiamo le novità introdotte dalla norma in questione.
Premessa
Come riportato nella Relazione illustrativa allo schema base del decreto, gli interventi di riordino, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati nella legge, devono perseguire lo scopo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese italiane, ovvero quelle straniere che intendono operare in Italia.
Si tratta di un obiettivo prioritario non più rinviabile, in quanto l'internazionalizzazione delle imprese è un corollario dei molteplici, costanti e rapidi cambiamenti dello scenario economico mondiale. I processi di globalizzazione hanno dato luogo a significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati, determinando anche profondi e rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti Paesi europei.
Nel processo di globalizzazione attualmente in corso emerge, innanzitutto, la rilevanza della frammentazione internazionale dei processi produttivi. Gli scambi transnazionali di materie prime e beni finali sono ormai soltanto una delle componenti dell'integrazione internazionale e stanno assumendo un peso meno preponderante rispetto al fenomeno nel suo complesso. L'apertura di nuovi mercati e l'emergere di nuovi importanti concorrenti ha modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario competitivo internazionale più complesso, con la crescita e la diffusione di affiliate estere tra gli elementi sempre più rilevanti nell'attività internazionale delle imprese.
Per operare sui mercati esteri le imprese devono superare barriere informative superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico, che scaturiscono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia dall'esistenza di ostacoli burocratici e legali. Quale che sia la forma di internazionalizzazione prescelta (insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione), le imprese investono risorse ingenti nell'estendere all'estero la propria rete di rapporti e relazioni, con nuovi partner e istituzioni.
"Il ruolo che il fisco può e deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione", così continua la Relazione illustrativa, "è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Si tratta di interventi concernenti vari aspetti della fiscalità internazionale finalizzati a:
1. creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell'ordinamento domestico;
2. ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
3. adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia;
4. eliminare alcune distorsioni del sistema vigente."
Articolo 1 - Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale
Viene abrogato l’articolo 8 del Dl 269/2003 (ruling internazionale), sostituendolo attraverso l’introduzione del nuovo articolo 31-ter del DPR 600/1973. La disposizione contiene la revisione degli accordi preventivi tra imprese con attività internazionale e Amministrazione Finanziaria, disciplinando gli accordi fiscali di natura preventiva afferenti diverse fattispecie di rilievo transnazionale.
Nel dettaglio, gli accordi preventivi avranno a oggetto:
A) l'area della disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo e della definizione dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza;
B) l'attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni in un altro Stato di un'impresa o ente residente, ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
C) la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenute presenti le vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
D) l'individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti.
Gli accordi vincolano le parti per il periodo di imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi di imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini dei citati accordi sottoscritti. Qualora tali cambiamenti ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula, ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso, ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa. L’Amministrazione Finanziaria invia copia dell'accordo all'Autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese.
Le imprese che aderiscono al nuovo regime di adempimento collaborativo avranno accesso alla procedura anche ai fini della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list.
Articolo 2 - Interpello sui nuovi investimenti
Alla procedura di accordo collaborativo di cui al precedente articolo, viene affiancata quella concernente l’interpello sui nuovi investimenti.
Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a trenta milioni e che abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione, possono presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva relativa all'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso a determinati regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima provvederà a inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.
In questo primo comma, pare importante richiamare subito l’attenzione su due questioni principali:
I) La presentazione dell’interpello diventa facoltativa;
II) Anche la valutazione afferente l’esistenza dell’azienda può essere oggetto di interpello.
Il Legislatore prosegue, poi, indicando le varie modalità operative.
La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle Entrate è resa entro centoventi giorni (eventualmente prorogabili di altri novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni), ed è basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia.
Ove necessario, previa intesa con il contribuente, l'Ufficio potrà accedere presso le sedi in cui si svolge l’attività.
Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Fondamentale, dunque, è la presentazione da parte dell'investitore di un programma nel quale debbono necessariamente essere decritti, oltre all'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema tributario italiano.
Il parere del Fisco è di carattere ampissimo e può riguardare contemporaneamente: l'accesso al regime del consolidato nazionale o mondiale, la disapplicazione del regime CFC, l'accesso all'istituto della PEX su dividendi e plusvalenze, il trattamento IVA applicabile alla particolare attività esercitata e finanche, come detto, l'esistenza o meno di un’azienda.
Importantissima, inoltre, l’introduzione del silenzio-assenso.
Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, potrà comunque accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti ivi previsti.
Il rilascio della risposta all'interpello non pregiudica comunque il diritto dell'investitore che non intenda avvalersi delle procedure citate, di conoscere successivamente il parere dell'Agenzia delle Entrate su questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto del precedente interpello.
Articolo 3 - Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
L’articolo in questione affronta il tema particolarmente delicato relativo alla percezione, da parte di soci (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia, di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori non inseriti nella White List.
Di regola, i dividendi provenienti, anche indirettamente, da questi Paesi erano assoggettati a tassazione in capo al socio residente per il loro intero importo. La locuzione "anche indirettamente", causava inevitabili problemi, atteso che di frequente diveniva difficile, per il socio residente, andare a risalire alla società Black List, nel caso di pluralità di aziende intermedie, spesso a loro volta aventi sede in altri Stati.
Ebbene, con la nuova disposizione, il meccanismo dell’integrale imponibilità viene adesso limitato ai casi di partecipazione diretta in una società Black List; ovvero, nei casi di partecipazione indiretta, all’ipotesi in cui il socio residente detenga una partecipazione di controllo in una società intermedia non black list (italiana o estera), che consegue a sua volta utili da partecipate, anche non di controllo, in Stati black list. Soltanto in tali fattispecie, infatti, il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e agire come "dominus" dell'investimento partecipativo nella società black list.
Ciò detto, nell’ipotesi di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della c. d. prima esimente del 167 TUIR, si verifica un effetto distorsivo determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente di un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero.
Sostanzialmente, il socio di controllo che disapplica la normativa CFC sulla base della prima esimente, subisce una tassazione sugli utili rimpatriati più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata black list.
Analogo effetto si verifica pure nel caso di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione, la quale, non godendo della participation exemption, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero importo, senza usufruire di alcun credito a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato black list.
Per ovviare a tali effetti distorsivi, la nuova norma riconosce al socio di controllo residente (ovvero alle sue controllate residenti) un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è tuttavia subordinato alla dimostrazione che la società non residente da cui provengono i dividendi, svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato di residenza. Resta quantunque inteso che il credito d'imposta spetterà al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.
Viceversa, resta invariata la disciplina attinente alla disapplicazione del regime di imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze provenienti da società ed enti situati in Stati o territori Black List: per ottenere tale disapplicazione, il socio residente deve comunque dimostrare, anche mediante la presentazione di apposito interpello (sempre facoltativo), che dal possesso delle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata (esimente di cui alla lettera b del 167, TUIR).
Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di esenzione ma non abbia presentato l'interpello (o non abbia ricevuto risposta favorevole), la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze da partecipazioni in imprese o enti situati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi del socio residente. In caso contrario, si applica una sanzione pecuniaria.
Articolo 4 - Interessi passivi
La norma mira a razionalizzare il sistema di deduzione degli interessi passivi.
Innanzitutto, viene prevista l'inclusione nel calcolo del ROL (Risultato Operativo Lordo) anche dei dividendi provenienti dalle società controllate estere, in modo tale da riconoscere la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno, effettivamente correlati all'investimento partecipativo estero (si determina una sorta di correttivo che non penalizzi ingiustamente gli investimenti in società controllate estere, come alternativa a quelli in società italiane).
Viene abrogata la disposizione che consentiva di calcolare il limite di deduzione degli interessi passivi, includendo virtualmente nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto pure del ROL di tali società. Questa previsione, sebbene mossa dalla finalità di evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (posto che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato, possono "attingere" al ROL di tutte le società controllate; mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito un’ingiusta penalizzazione), creava potenziali effetti distorsivi.
Si interviene, poi, sul regime di deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti e rifinanziamenti garantiti da ipoteca in favore delle imprese immobiliari, precisando che detta disciplina si applica alle società che svolgono effettivamente e prevalentemente tale attività immobiliare, in funzione di determinati parametri concernenti i ricavi derivanti dagli immobili e il valore complessivo degli stessi.
In sostanza, la condizione indispensabile per l'accesso all'integrale deduzione degli interessi passivi per le immobiliari, consiste nel rispetto di due requisiti: uno patrimoniale e uno economico: ossia, che i ricavi siano rappresentati per almeno due terzi da canoni di locazione.
Francamente, a parere di chi scrive, ciò potrebbe più che verosimilmente comportare l'esclusione formale dal beneficio di svariate imprese le quali, viceversa, dovrebbero essere incluse da un punto di vista sostanziale. In proposito, occorre infatti osservare che, nell'ipotesi in cui vi sia il contemporaneo svolgimento dell'attività di locazione e dell'attività di vendita di immobili/merce, il peso dei ricavi da vendita degli immobili potrebbe risultare particolarmente elevato, influendo in modo sostanziale e decisivo con riferimento ai summenzionati parametri prescritti dalla norma. Sono, conseguentemente, auspicabili degli opportuni correttivi, essendo più che probabile l'impossibile rispetto della condizione se il provvedimento rimanesse invariato.
Infine, viene pure abrogata la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non White List.

Articolo del:


di Dr. Paolo Soro

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