Custodia cautelare in esecuzione di pena e permesso premio


L’assenza di pericolosità sociale è necessaria per la concessione del “beneficio premiale"
Custodia cautelare in esecuzione di pena e permesso premio

Con sentenza n. 36052/2019, depositata il 13/08/2019, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto condannato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la concessione di un permesso premio.

La motivazione alla base del provvedimento impugnato riguardava anche e soprattutto la pericolosità sociale del richiedente, a cui, durante l’espiazione della pena detentiva, era stata inflitta una custodia cautelare in carcere per altra successiva condanna.

La sopravvenienza dell’ordinanza cautelare, ad avviso del Tribunale di Sorveglianza, impediva la concessione del permesso premio in difetto di uno dei presupposti previsti per legge, ovvero l’assenza di pericolosità sociale.

La finalità di tale istituto premiale, disciplinato all’art. 30 ter O.P., è costituire parte integrante del trattamento di rieducazione, da realizzare, ove possibile, anche fuori dall’istituto di pena.

La denominazione del beneficio, inoltre, non è casuale, trattandosi di un “premio” concesso al detenuto che abbia osservato una regolare condotta intramuraria e che abbia dato prove effettive di partecipazione alla propria rieducazione.

Si tratta, quindi, di una misura volta a consentire al detenuto di sperimentare fuori dal carcere, sia pure entro stringenti limiti, la recuperata socialità a diretto contatto con la realtà esterna.

E’ evidente, quindi, che tale esperimento sia possibile in assenza di un giudizio di pericolosità sociale, che dovrà essere condotto prendendo a riferimento gli indici di cui all’art. 133 c.p.; tra questi, vi è anche la valutazione della condotta di vita precedente e successiva alla commissione del reato per cui il condannato sta scontando la pena detentiva.

A giudizio della Suprema Corte, pertanto, nel caso di specie l’applicazione di custodia cautelare in carcere per un titolo sopravvenuto alla condanna per la quale il soggetto è già detenuto preclude la concessione del permesso premio richiesto.

Ciò in quanto la scelta di applicare la misura cautelare maggiormente afflittiva, secondo un giudizio di extrema ratio, esclude nell’immediato che il condannato possa essere nelle condizioni di sperimentare la propria libertà all’esterno dell’istituto di pena, in quanto soggetto pericoloso.

 

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di Avv. Manuela Martinangeli

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