Danni da insidia stradale


La vexata quaestio dell'applicabilità dell'art. 2043 c.c. ovvero dell'art. 2051 c.c.
Danni da insidia stradale
DANNI DA INSIDIA STRADALE
Il tema dei danni da insidia stradale e quindi il tipo e l’ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro avvenuto su strada pubblica con conseguente configurabilità al riguardo di una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ai sensi dell’art. 2051 c.c. è da sempre stato oggetto di vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Applicare l’una o l’altra norma sotto il profilo eziologico e probatorio implica infatti differenti accertamenti e temi di indagine (Cass. 12329/2004) in quanto in relazione alla prima occorre verificare se il pregiudizio arrecato ai terzi sia dipeso dall’attuazione di un comportamento omissivo o commissivo dell’ente mentre la responsabilità di cui all’art. 2051 prescinde dal comportamento del custode ed è esclusa solo se i danni dipendano da un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso etnologico intercorrente tra la cosa e il danno.
Circa il profilo dell’onere probatorio, dunque, in caso di responsabilità ex art. 2043 il danneggiato dovrà dimostrare la presenza di una insidia e/o trabocchetto e quindi di un pericolo occulto non visibile né prevedibile (pericolo che l’amm.ne avrebbe dovuto prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere) mentre, in base all’art. 2051, il danneggiato dovrà invece limitarsi a dimostrare l’evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia gravando una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A. custode che potrà liberarsi dal relativo onere risarcitorio solo dimostrando a propria volta che il danno sia derivato da caso fortuito inteso come fatto del terzo o dello stesso danneggiato ovvero come elemento esterno imprevedibile ed inevitabile avente efficacia causale capace di interrompere il rapporto eziologico perché determinante da sé l’evento dannoso (Cass. 4279/2008, Cass. 5910/2011).
Più specificamente, in ordine ai danni cagionati a terzi da beni demaniali di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, mentre in passato si sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 2051 per l’impossibilità da parte della P.A. di compiere su detti beni l’effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (Cass. 1571/04, Cass. 10654/04), si è poi sviluppato un nuovo orientamento che al contrario ha sottolineato come alcuna norma prevedeva il divieto di applicazione del citato art. 2051 in caso di beni appartenenti alla P.A. a cui altrimenti sarebbe stato riservato un trattamento di favore (Cass. 19653/2004).
Si è poi aggiunto che limitare aprioristicamente la responsabilità della P.A. alle sole ipotesi della presenza di insidia e/o trabocchetto sarebbe stato assolutamente anche perché l’anomalia del bene doveva essere considerata fatto di per sé idoneo a configurare il comportamento colposo della P.A. (Cass. n. 23277/2010, Cass. 11709/2009).
Il nuovo orientamento dunque è iniziato a consolidarsi nell’anno 2006 (Cass. 3651/06, Cass. 5445/06, Cass. 15383/06) allorquando la Suprema Corte ha avuto l’occasione di evidenziare che, in relazione al sistema viario e/o demanio stradale la responsabilità per custodia risulta configurabile a maggior ragione se la strada dal cui difetto di manutenzione è scaturito il danno si trovi all’interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso comune, dotato di una serie di opere di urbanizzazione e di altri servizi sottoposti a loro volta ad attività di controllo e vigilanza costante da parte dell’amministrazione.
Successivamente è stato poi ulteriormente specificato (Cass. 12449/2008, Cass. 15042/2008) che l’art. 2051 poteva trovare applicazione in relazione a danni provocati da qualsiasi bene demaniale con la precisazione che poiché tali beni erano esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti, il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità la p.a. andava individuato in base a criteri più ampi ed elastici rispetto a quelli che valgono per i beni privati.
Oggi, risulta ormai, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze (Cass. 25025/2013, 22528/2014, 287/2015, 17625/2016, 3216/2017).

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di Avv. Giuseppe Serrapica - Pompei (NA)

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