Danni da violenza? Lo Stato deve risarcire


Mancato risarcimento del danneggiante - Imputato: mancato recepimento delle Direttive Europee - Danni risarcibili
Danni da violenza? Lo Stato deve risarcire
Chi ha subito danni causati da qualsiasi atto che possa essere comportare un reato può essere risarcito dallo Stato.
Infatti, si sta facendo strada una giurisprudenza (per ora di merito: Tribunale di Torino, 6 maggio 2010 n.3145 e pedissequa Corte di Appello di Torino in data 23 gennaio 2012, nonché recentemente il Tribunale di Roma 8 novembre 2013 n.22327) che prevede che il danneggiato possa essere indennizzato dallo Stato.
Infatti, in Italia, al contrario della maggior parte degli Stati della UE, non sussiste un sistema di risarcimento a carico dello Stato, nel caso in cui l'imputato abbia posto in essere comportamenti qualificati come reato e che poi non possa risarcire o per impossidenza o comunque perchè non possa essere perseguito, ad es. per infermità di mente.
La direttiva comunitaria 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'indennizzo delle vittime di reato intenzionale e violento nell’Unione Europea, anche in relazione all'art.2 della Convenzione Europea del 1983, non è stata compiutamente attuata in Italia.

In tale contesto, lo Stato Italiano, rispetto agli obblighi fatti propri dalla Direttiva predetta, ad oggi, non ha ancora attuato la tutela rimediale risarcitoria, tutela che il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri a partire dal 1 luglio 2005 a beneficio delle vittime di reati violenti ed intenzionali. In tale contesto lo Stato Italiano ha subito una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea avanti alla Corte di Giustizia CE, nel gennaio 2007, e conclusasi con la condanna dell’Italia, con sentenza in data 29 novembre 2007.
In realtà lo Stato Italiano ha provveduto ad istituire fattispecie specifiche di indennizzo a favore dei danneggiati ed in particolare: legge n.302/1990 per le vittime del terrorismo, legge n.512/1999, relativa al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, legge 108/1996 in materia di usura e la legge n.70/1998 per le vittime dei reati commessi da parte della banda della Uno bianca, ma non un sistema generalizzato di indennzzo.

In questo senso, assolutamente esplicativo è l’art.12 comma 2 della direttiva 80/2004/CE, laddove si narra il fatto che gli Stati devono predisporre un sistema GLOBALE di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, commessi nei rispettivi territori, sistema che garantisca un adeguato ed equo indennizzo alle vittime, in tutti i casi in cui essi si verifichino e non certamente soltanto in quelli che il legislatore Nazionale Italiano aveva individuato.
A questo punto è possibile ottenere un indennizzo dallo Stato, convendolo in giudizio e richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea in materia di mancato ed idoneo recepimento di direttive europee non automaticamente vincolanti per lo Stato che per ciò stesso sarebbe tenuto a recepirle nel suo ordinamento nel tempo fissato dalla normativa europea medesima.
Possono quindi rientrare solo i reati dolosi e che comunque abbiano comportato un danno alla persona o anche patrimoniale come la perdita di alimenti, spese funerarie, capacità lavorativa e simili.
Da ultimo la Convenzione di Istanbul sulla tutela della violenza di genere, entrata in vigore proprio oggi, prevede che alle vittime di violenza sessuale, stalking e simili lo Stato debba prevedere un adeguato risarcimento, qualora esso non sia previsto da altre fonti.

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di AVVOCATO ALFONSO LENZA

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