Danno da insidia stradale


Il Comune può essere condannato al risarcimento del danno subito anche su una via privata, se di "uso pubblico".
Danno da insidia stradale
In un caso recentemente definito con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3216 del 2017, una signora aveva citato in giudizio il Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta su una strada in cattive condizioni di manutenzione. Nel secondo grado di giudizio, la richiesta risarcitoria era stata rigettata in quanto, ad avviso della Corte d'appello, non era provato che la strada in questione fosse di proprietà comunale: di conseguenza non avrebbe potuto configurarsi la particolare ipotesi di responsabilità c.d. aggravata ex art. 2051 c.c.
La Cassazione ha, invece, ritenuto di disattendere la decisione della Corte d'appello e, richiamando alcune decisioni precedenti, ha affermato che l'amministrazione comunale è tenuta a garantire la circolazione di mezzi e pedoni in condizioni di sicurezza sia sulla strada pubblica che sulle vie ad essa adiacenti. Il Comune ha quindi l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle pubbliche vie, ma anche di accertarsi che le aree private limitrofe e di uso pubblico siano regolarmente curate in modo da essere sicure per il transito di mezzi e pedoni.
Pertanto, sebbene per le strade private l'obbligo di manutenzione gravi sul proprietario delle stesse, se il Comune omette di sorvegliare le vie su cui sia consentito il pubblico transito può essere chiamato a rispondere dei danni da insidia stradale, anche se il luogo del sinistro non è di sua proprietà.
L'obbligo di custodia si estende, dunque, ad avviso della Cassazione, anche alle aree private aperte al pubblico transito e, pertanto, si presume la colpa dell'amministrazione laddove questa non abbia provveduto alla manutenzione o alla messa in sicurezza o, nei casi più gravi, ad inibire l'accesso generalizzato alle vie private di "uso pubblico".
Ad aggravare la posizione dell'amministrazione vi è poi il fatto che, nella pratica, non è così semplice individuare quali vie siano di "uso pubblico" e, in ciò, la pronuncia della Cassazione è di aiuto solo in parte in quanto ritiene sussistente l'obbligo di vigilanza del Comune in ragione della "destinazione dell'area o delle sue condizioni oggettive" e - sembrerebbe - comunque per le sole strade private "latistanti le vie pubbliche".
Sulla pubblica amministrazione grava, quindi, una prova liberatoria particolarmente gravosa.

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di Avv. Alberta Martini Barzolai

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