Danno tanatologico e diritto al risarcimento


Ha diritto al risarcimento del danno (trasmissibile agli eredi) anche chi rimane in vita per pochi minuti, in stato di coscienza vigile, prima del decesso
Danno tanatologico e diritto al risarcimento

 

Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la nr. 32.372 del 13.12.18, è tornata ad affrontare la tematica dei danni di natura non patrimoniale patiti dalla vittima di un sinistro nel breve lasso di tempo intercorrente tra il momento dell’incidente e quello del successivo decesso.

Secondo la Cassazione, il danno tanatologico è il pregiudizio di natura non patrimoniale patito da un soggetto nel ridottissimo periodo di tempo che precede il decesso.

Questo tipo di danno si può concretizzare in una lesione della salute o in un turbamento dell’animo derivante dalla coscienza della morte imminente. Le differenze tra le due fattispecie sono le seguenti.

Il primo dei due pregiudizi (lesione della salute): 1) ha fondamento medico legale; 2) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; 3) sussiste anche quando la vittima si sia trovata in condizioni di incoscienza prima di morire.

Il secondo (turbamento dell’animo) invece: 1) non ha fondamento medico legale; 2) consiste in un moto dell’animo, quindi, in un sentimento interiore; 3) sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole mentre attendeva la propria fine.
Ne discende che i casi saranno due: o brevissima permanenza in vita nella consapevolezza lucida della morte imminente oppure sopravvivenza altrettanto breve, ma in istato di incoscienza.

Nel primo caso la vittima sperimenta, ad esempio, il terrore della morte, l’agonia provocata dalle lesioni, il dispiacere straziante di lasciare sole le persone care, la disperazione per dover abbandonare le gioie della vita, il tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, il panico rispetto alla prospettiva del nulla eterno e così via, in base alla sua sensibilità individuale, al livello culturale, alle sue personali inclinazioni più o meno spirituali.

È evidente che un simile pregiudizio presuppone una vittima cosciente. Se la vittima non fosse consapevole della fine, infatti, non sarebbe nemmeno ipotizzabile la prefigurazione del “dopo” e lo struggimento conseguente.

In questa prima ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.

Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di avere drammatica contezza della propria fine incipiente, mentre – al contrario – una sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Sez. Un. Sentenza n. 26.972 del 11.11.2008).

Nel secondo caso, invece, si potrà configurare un danno biologico temporaneo, ma solo nella misura in cui questo sia suscettibile di accertamento medico-legale. Ebbene, secondo la Corte, ai fini del riconoscimento di tale danno non patrimoniale, è richiesta una sopravvivenza superiore alle 24 ore perché il giorno è l’unità di misura medico-legale della invalidità temporanea.

 

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di Francesco Carraro

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