Debiti per tasse, il pignoramento dello stipendio
Il cittadino contribuente che ha debiti per tasse, Irpef, Iva e Irap verso l’Agenzia Entrate, o di contributi verso l’Inps o l’Inail per mancato pagamento, può attendersi che, se non paga prontamente, l’Agenzia Entrate Riscossione, cioè l’ex Equitalia, prepari qualche spiacevole sorpresa.
Se l’ammontare del debito supera euro 20.000, Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.
Questo argomento è stato oggetto di un precedente articolo pubblicato su Pronto Professionista.
Qui parleremo del pignoramento dello stipendio, ovvero del modo con il quale l’Agenzia Riscossione può farsi pagare dal contribuente anche contro la sua volontà.
Bisogna DISTINGUERE se il creditore, cioè colui che deve avere i soldi, sia un CREDITORE PRIVATO, come la BANCA, oppure il creditore sia l’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE per tasse e contributi.
1. Se il creditore è un privato, ad es. la Banca alla quale non abbiamo pagato la rata del mutuo, ha diritto ad avere il 20 per cento della busta paga, ovvero un quinto, come prevede la legge.
2. Se il creditore è l’Agenzia Entrate Riscossione, che riscuote per conto degli Enti Pubblici le tasse e i contributi non pagati, la stessa Agenzia si comporta nel modo seguente:
- se la busta paga non è superiore ad euro 2.500, l’Agente della Riscossione può prendere il 10 per cento;
- se la busta paga è di importo compreso tra euro 2.501 e 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere un settimo;
- se la busta paga è superiore ad euro 5.000, l’Agente della Riscossione può prendere il 20 per cento.
Per tutti i creditori vale il principio, scritto nell’art 545 C.P.C., che può essere pignorato lo stipendio solo nella somma che eccede l’assegno sociale aumentato della metà.
Attualmente l’ASSEGNO SOCIALE è pari ad euro 458,00.
Pertanto resta impignorabile la somma di euro 687 euro, ovvero l’assegno sociale aumentato della metà.
Questo importo dello stipendio non può essere toccato da nessun pignoramento; la legge lo ritiene il minimo vitale per l’esistenza e non può essere toccato.
Contro il pignoramento può essere proposto ricorso in opposizione in Tribunale.
Faranno seguito altri articoli sul pignoramento della pensione e delle somme giacenti sul conto corrente.
In caso di pignoramento conviene sempre consultarsi con il proprio Legale di fiducia.
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