Debiti per tasse: pignoramento e ipoteca immobiliare


A causa dei debiti fiscali può essere iscritta un'ipoteca sugli immobili oppure un pignoramento
Debiti per tasse: pignoramento e ipoteca immobiliare

Il cittadino contribuente che abbia verso l’Agenzia Entrate, l’Inps o gli Enti Locali, un debito per mancato pagamento di tasse, imposte o contributi, che nel complessivo superi euro 20.000, può attendersi che venga effettuata sul suo immobile una iscrizione ipotecaria.  

Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia, può iscrivere ipoteca, notiziando il cittadino con apposito avviso, contro il quale può essere proposto ricorso.

L’ipoteca può essere iscritta anche se il contribuente sia proprietario di un solo immobile, ad esempio, la prima casa dove risiede.

Per cancellare l’ipoteca sarà necessario pagare quanto dovuto, oppure se è stato fatto ricorso, attendere e ottenere un esito favorevole in sede giudiziaria.

Che cos’è, invece, il pignoramento dell’immobile?

È un vincolo posto sui beni del debitore per permettere che il creditore possa soddisfarsi su di essi, vendendoli e prendendo le somme che saranno ricavate dalla vendita.

In parole semplici, significa che il contribuente, la cui casa sia pignorata da Agenzia Entrate Riscossione per debiti per tasse non pagate, non può vendere la casa, e il vincolo del pignoramento permane per un certo periodo; in questo periodo di tempo l’Agenzia Riscossione può decidere di vendere l’immobile all’asta.

La legge pone, però, limiti al pignoramento della prima casa;  l’immobile non può essere pignorato se:

1.    l’immobile costituisca  l’unica abitazione del debitore;

2.    sia iscritto al catasto come civile  abitazione;

3.    non deve essere immobile di lusso;

4.    non deve essere accatastato nelle categorie catastali A8 e A9, ville e castelli;

5.    il debitore deve avere nell’immobile la residenza anagrafica;

6.    il debito per cui si procede non deve superare euro 120.000.

Se manca anche uno solo di questi elementi l’immobile diventa pignorabile dal Fisco.


CONCLUSIONI:

L’iscrizione ipotecaria è sempre possibile quando il debito con Agenzia Entrate Riscossione supera euro 20.000, anche sulla prima casa di abitazione.

Il pignoramento è possibile solo se il debito superi euro 120.000 e l’immobile non abbia i requisiti prima descritti da 1) a 5).
 
Farà seguito un articolo sul pignoramento del conto corrente, dello stipendio e della pensione.

Conviene consultarsi con il proprio legale di fiducia; per sapere se ci sono ipoteche o pignoramenti è necessario fare una visura alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.


Avv. Alessandra Bottura, Verona

 

Articolo del:


di Avv. Alessandra Bottura

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