Decreto Antifrode


Oggi parliamo di Decreto Antifrode e visto di conformità
Decreto Antifrode

Con l’entrata in vigore, venerdì scorso, del D.L. 157/2021 lo scenario di fruizione delle agevolazioni fiscali cambia in modo radicale.

L’intervento normativo appare come una “reazione” del sistema alle frodi che sono state perpetrate nell’ambito della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura nel suo primo anno di operatività: secondo le indicazioni venute dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarebbero stati già accertati, infatti, 800 milioni di crediti inesistenti.

Tre sono le direttrici in cui si è mosso il legislatore:

  • estensione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità;

  • effettuazione di controlli preventivi nei casi “a rischio”;

  • regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda il primo punto, per beneficiare del superbonus il visto di conformità diviene necessario, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ma anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Rimane escluso l’obbligo di apposizione del visto soltanto nel caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia oppure tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Altra novità sostanziale è rappresentata dal fatto che l’obbligo del visto di conformità viene esteso a tutte le agevolazioni edilizie per le quali l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura: diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Ma ci sono modifiche importanti anche per quanto concerne la valutazione della congruità dei prezzi. Nell’ambito del comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene inserita, a fianco del riferimento ai prezziari, la previsione dell’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, decreto la cui emanazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Viene inoltre estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie: questo però soltanto in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.

Articolo del:


di Dott. Cav. Massimo de lollis

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse