Depenalizzazioni


Al via altri due decreti attuativi della legge delega (n. 67/2014)
Depenalizzazioni
Il Governo ha pubblicato i due schemi di decreti sulle depenalizzazioni.

Diventeranno illeciti amministrativi:

- tutti i reati non contenuti nel codice penale puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda);

- atti osceni;

- pubblicazioni e spettacoli osceni;

- rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto;

- abuso della credulità popolare;

- rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

- atti contrari alla pubblica decenza;

- guida senza patente;

- noleggio di materiale coperto da diritto d'autore;

- installazione e uso di impianti abusivi di distribuzione carburante;

- omesso versamento di ritenute previdenziali entro la somma di € 10000.

Le predette fattispecie di reato d'ora in avanti saranno perseguiti con la sola sanzione amministrativa, i cui limiti edittali vanno da € 5.000 a € 30.000.
La competenza per l'accertamento dell'illecito che avrà natura amministrativa si sposta dunque dall'Autorità Giudiziaria penale alle Prefetture.

Sono espressamente esclusi dalla depenalizzazione i reati di minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nonostante si tratti di reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Diventeranno illeciti civili i reati di ingiuria, falsità in scrittura privata e altri reati in materia di scritture private, appropriazione di cose smarrite, furto da parte di un comproprietario e danneggiamento semplice.

Poiché i reati abrogati, in questi casi, prevedevano la tutela di diritti soggettivi, la parte lesa non potrà più proporre istanza punitiva per la celebrazione del processo penale, ma dovrà rivolgersi al giudice civile per richiedere il risarcimento del danno, rimedio che in verità la persona offesa del reato perseguibile a querela di parte, poteva già perseguire prima della depenalizzazione.

La novità è che viene devoluto al giudice civile un potere autentico punitivo, giacché in caso di condanna oltre il risarcimento del danno in favore della parte privata, il giudice comminerà all'offensore una sanzione pecuniaria, ossia il pagamento di una somma di denaro in favore dello Stato:

- da € 100 a € 8000 per i reati di ingiuria, furto di un comproprietario, danneggiamento, appropriazione di cose smarrite;

- da € 200 a € 12000 per i reati in materia di falsità in scritture private.

Le nuove sanzioni si applicheranno anche ai reati commessi precedentemente all’entrata in vigore dei nuovi decreti, a meno che il processo penale non si sia già concluso con una sentenza irrevocabile.

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di Avv. Cesare Santonocito

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