Detrazione bonus mobili ed elettrodomestici


Dichiarazione bonus e ristrutturazione
Detrazione bonus mobili ed elettrodomestici
Nella dichiarazione dei redditi 2018, i contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto "bonus mobili").
Per beneficiare del bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in questa categoria:
gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici); la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
La detrazione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare. Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
la realizzazione di posti auto o box pertinenziali; gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ed e’ correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di "ristrutturazione", comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento.
Il contribuente e’ comunque riconosciuto piu’ volte la detrazione purche’ si tratti di altre unita’ abitative.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Ciò anche nel caso in cui, con la cessione dell’immobile, vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio.

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di Studio Molinaro

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