Detrazione Irpef del 50% dell`Iva versata al costruttore


La legge di stabilità del 2016 ha introdotto una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’IVA relativa all’acquisto di particolari tipologie di immobili
Detrazione Irpef del 50% dell`Iva versata al costruttore
La legge di stabilità del 2016 ha introdotto una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’IVA relativa all’acquisto di particolari tipologie di immobili. Anche il Consiglio nazionale del notariato, con lo Studio n. 7-2016/T, ha recentemente approfondito tale novità.
La suddetta agevolazione spetta:
• per acquisti effettuati entro il 31.12.2016,
• di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B,
• cedute dalle imprese costruttrici.
La nuova detrazione può essere utilizzata soltanto dalle persone fisiche.

La norma non richiede che l’immobile acquistato venga destinato ad abitazione principale, per cui la detrazione IRPEF dovrebbe spettare anche ai soci, persone fisiche, di società di persone nel caso di acquisto effettuato da parte della società ed è applicabile anche agli acquisti di seconda, terza, ecc. casa.
Il beneficio fiscale riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A, con l’esclusione degli immobili A/10, di classe energetica A o B, compresi quindi anche gli "immobili aventi caratteristiche di lusso".
Lo Studio del Notariato ritiene sia possibile beneficiare della detrazione anche per le eventuali pertinenze dell’unità immobiliare residenziale a condizione che sussista il cosiddetto "vincolo pertinenziale".

La norma dispone che gli immobili siano ceduti "dalle imprese costruttrici" e a tal proposito, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, lo studio del Notariato sostiene che la detrazione dovrebbe spettare anche alle cessioni di immobili residenziali poste in essere dalle imprese di "ripristino".
Conformemente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, il Notariato precisa che:
• non è possibile fruire della detrazione con riferimento all’IVA relativa agli acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta essere stipulato nell’anno 2016;
• nel caso in cui l’IVA venga corrisposta nell’anno 2017, nonostante il rogito sia avvenuto entro il 31.12.2016, l’imposta sarà indetraibile.

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di dott. Stefano Bonaldo

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