Detrazione IVA fatture d'acquisto


L'Agenzia delle Entrate ha sciolto l'enigma e chiarito i termini da osservare per l'esercizio della detrazione IVA delle fatture d'acquisto
Detrazione IVA fatture d'acquisto
Con la circolare 1/E del 17/01/2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il periodo di competenza per l'esercizio del diritto alla detrazione è quello nel quale si realizzano entrambi i seguenti requisiti:
1) Esigibilità dell'imposta.
2) Il "possesso" della fattura.

In considerazione di quanto chiarito, pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l'IVA nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.
Concretamente la sorte di una fattura d'acquisto, la cui esigibilità IVA si sia verificata nel 2017, può essere la seguente:
Fattura datata 2017 ricevuta e registrata nel 2017: la fattura confluisce nella liquidazione periodica del 2017.
Fattura datata 2017 ricevuta nel 2017 e registrata nei primi quattro mesi del 2018: la fattura deve essere registrata entro il 30/04/2018 in un'apposita sezione del registro acquisti e non confluirà nella liquidazione del mese di registrazione bensì concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017. La registrazione della fattura dopo tale periodo comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto salvo la presentazione di un dihiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Fattura datata 2017 ricevuta nel 2018 e registrata nel 2018: la fattura confluisce nella liquidazione periodica del mese/trimestre di ricevimento.
Fattura datata 2017 ricevuta nel 2018 e registrata nei primi quattro mesi del 2019: la fattura deve essere registrata entro il 30/04/2019 in un'apposita sezione del registro acquisti e non confluirà nella liquidazione del mese di registrazione bensì concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018. La registrazione della fattura dopo tale periodo comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto salvo la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
È indispensabile, quindi, che il documento sia annotato nei registri IVA prima di procedere alla detrazione e l'annotazione non può che essere effetuata quando il documento è disponibile. Considerata l'importanza ai fini della detrazione ci si chiede come è possibile dimostrare la data di ricevimento della fattura. A tal fine l'Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che:
- per le fatture inviate a mezzo posta: vale il timbro postale;
- per le fatture inviate via PEC: vale la data di arrivo sulla PEC;
- negli altri casi è necessario che il contribuente adotti una "ordinaria" tenuta della contabilità che prevede una numerazione in ordine progressivo delle fatture.

OSSERVA: non sarà più possibile la "retro-imputazione" della detrazione IVA rispetto al perido di ricevimento della fattura! Venogono fatti salvi (e non saranno sanzionati) i comportamenti adottati dal contribuente difformi rispetto alle indicazioni fornite con il suddetto documento di prassi.

ULTERIORI CHIARIMENTI:
Note di variazione IVA: l'Agenzia conferma che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggior imposta a suo tempo versata può essere detratta) al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Regolarizzazione delle fatture non ricevute: si ricorda che in caso di mancato ricevimento della fattura entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate, ento il trentesimo giorno successivo, una autofattura in duplice esemplare, previo il pagamento dell'imposta. Pare evidente che registrando la fattura dopo oltre 4 mesi dall'acquisto esporrà il contribuente all'applicazione delle sanzioni per mancata regolarizzazione della fattura d'acquisto irregolare (100% dell'IVA e sanzione minima di € 250).

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di Cinzia Liberio

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