Dichiarazione d’intento, dal vecchio al nuovo modello


L’AdE ha dettato le regole per l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento per l’acquisto o l’importazione di beni e servizi senza IVA
Dichiarazione d’intento, dal vecchio al nuovo modello
Secondo la nuova procedura (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 175/2014) a partire dal 1° gennaio 2015 gli esportatori abituali devono rilasciare apposita comunicazione:
- a ciascun fornitore;
- alla dogana in data anteriore all'effettuazione delle operazioni di acquisto o importazione.
La dichiarazione d’intento esprime la volontà dell’esportatore abituale di effettuare acquisti e importazioni di beni/servizi senza IVA.
Novità dal 2017

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 213221 del 2 dicembre 2016 è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione d’intento che dovrà essere utilizzato dagli esportatori abituali per gli acquisti effettuati a decorrere dal 1° marzo 2017. La novità riguarda il fatto che non sarà più possibile rilasciare le dichiarazioni d’intento a "tempo", ma solo indicando l’importo massimo. Ne consegue l’esigenza di tenere monitorato tale importo in modo da evitare di fatturare senza IVA operazioni per le quali è stato superato il limite indicato sulla lettera d’intentoAi sensi dell'art. 2, comma 3, L. 18 febbraio 1997, n. 28 le dichiarazioni d'intento per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA possono essere registrate, in alternativa al registro delle dichiarazioni di intento, in apposita sezione del registro IVA delle vendite o dei corrispettivi.
L’emissione di false dichiarazioni d’intento è finalizzata all’acquisto di beni in regime di non imponibilità da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, in assenza dei requisiti normativi. Essa rappresenta uno schema di frode al meccanismo applicativo dell’IVA alternativo a quello perpetrato attraverso l’emissione di fatture per operazioni "soggettivamente" inesistenti. Si ritiene opportuno analizzare i rimedi individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità per il contrasto a tale fenomeno illecito, distinguendo i profili di responsabilità del cedente e del cessionario.

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di Dr. Massimo Maspoli

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