Dichiarazione fraudolenta: commercialisti


Assoluzione per il commercialista che ha registrato le fatture
Dichiarazione fraudolenta: commercialisti
L'Art.2 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs n.158 del 2015 punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni:
- chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi;
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati sulle scritture contabili obbligatorie e sono detenuti al fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

E' orientamento della Suprema Corte che il delitto di dichiarazione fraudolenta si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono EFFETTIVAMENTE inseriti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti, tutti i comportamenti prodromici, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti falsi e artificiosi.

Questo indirizzo e' stato rafforzato dalla sentenza 49570 del 16/12/2015 con la quale i supremi giudici hanno sancito la non colpevolezza del commercialista per il reato di dichiarazione fraudolenta. Dopo vari passaggi, approdata in Cassazione la vicenda si e' risolta definitivamente a favore del commercialista.

Infatti il giudizio di responsabilita' e' stato annullato senza rinvio in accoglimento del motivo difensivo centrato sulla violazione di legge posto che l'addebito contestato:
non contemplava l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni annuali riportanti le fittizie componenti passive enunciate limitandosi genericamente a contestare l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti. Da qui, l'eccezione difensiva della mancanza di accertamento da parte del giudice di merito del momento consumativo del reato.

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di Comm. Emanuela CAROCCI

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