Dichiarazione integrativa pro-fisco e accertamento


Se si presenta una dichiarazione integrativa a sfavore e se si ravvedono le imposte dovute si riaprono i termini per un accertamento
Dichiarazione integrativa pro-fisco e accertamento
Ai sensi del comma 640 della Legge di Stabilita' 2015, nel caso in cui sia presentata una dichiarazione integrativa a sfavore e siano ravvedute le imposte dovute, si riaprono i termini per un accertamento.
I termini per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dal controllo formale o liquidazione in via informatica, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione. I termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi dell'integrazione.
Anche per quanto riguarda l'imposta di registro, di successione e di donazione, i nuovi termini per l'accertamento decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. Stesso dicasi con riferimento a tutte quelle imposte per le quali non e' prevista una dichiarazione periodica.

Andiamo ad esaminare l'espressione "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione", contenuta nella norma che non e' di chiarissima formulazione. Ipotizziamo che una societa' di persone non abbia riportato nel modello unico 2013 le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci tra le componenti indeducibili. Nell'anno 2015 la societa' compilera' una dichiarazione integrativa indicando nel rigo RF19 tra le "svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili"anche le minusvalenze in oggetto.
In questo caso l'Agenzia delle Entrate avra' piu' tempo per rettificare soltanto le minusvalenze derivanti dalla destinazione di beni ai soci? Potra' rettificare tutte le minusvalenze contabilizzate? Oppure potra' passare al setaccio tutto cio' che e' stato contabilizzato nel rigo RF19?

In passato i contribuenti non avevano alcun interesse a presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, dopo che fossero decorsi i termini per il ravvedimento in quanto erano comunque applicabili le sanzioni piene. Piu' conveniente risultava invece la strada degli Istituti deflattivi del contenzioso.
Infatti era preferibile attendere un eventuale accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per poi versare le sanzioni ridotte.

Grazie alle norme introdotte con la Legge di Stabilita' 2015 la dichiarazione integrativa pro-fisco torna a mostrare una certa convenienza in quanto si mantiene la riduzione delle sanzioni anche per il lasso di tempo successivo al termine di presentazione della dichiarazione dell'esercizio in cui e' stata commessa la violazione. Pero' anche le nuove disposizioni potrebbero scoraggiare il contribuente alla presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Il rischio di un allungamento del periodo di accertamento puo' infatti sicuramente far riflettere il compilatore della dichiarazione, il quale potrebbe ritenere preferibile attendere controlli dall'Agenzia delle Entrate.

Anche la circolare 31/E del 2013 aveva chiarito che con la presentazione della dichiarazione integrativa i termini per l'accertamento riprendono a decorrere dalla presentazione della stessa.
In quest'ultimo caso pero' ad essere interessate delle novita' erano soltanto le dichiarazioni integrative a favore le quali potevano essere presentate oltre i termini ordinariamente previsti nel caso di mancata impugnazione di componenti di reddito nel corretto esercizio della competenza.

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di Comm. EMANUELA CAROCCI

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