Dilazione ruoli: nuova opportunità dal 01/07/16


Dilazione ruoli: nuova possibilità per ottenere il rateizzo da cui si è decaduti alla data del 1° luglio 2016
Dilazione ruoli: nuova opportunità dal 01/07/16
Dilazione dei ruoli: nuova opportunità per ottenere il rateizzo da cui si è decaduti alla data del 1° luglio 2016

Nuova possibilità di rateizzare il carico residuo ai debitori di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate decaduti da precedenti piani di dilazione in conseguenza del mancato pagamento del numero delle rate previste dalla legge.

Il D.L. n. 113 del 2016, approvato in via definitiva dal Senato il 2 agosto, concede ai contribuenti la possibilità di rientrare nella rateazione dei debiti tributari da cui sono decaduti in conseguenza del mancato pagamento del numero delle rate previsto dalla legge.

La nuova norma stabilisce che il debitore decaduto alla data del 1 luglio 2016 dalla rateazione concessa in data anteriore o posteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2015, può di nuovo rateizzare il proprio debito anche se, al momento della presentazione dell’istanza di rateizzo, le rate scadute non siano state totalmente pagate.

La nuova richiesta di rateizzo può essere chiesta fino ad un massimo di 72 rate e vengono fatti salvi i rateizzi con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente concessi.

La nuova istanza deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113 del 2016.

Dalla nuova rateazione si decade, però, in caso di omesso pagamento di solo due rate, anche se non consecutive.

Il beneficio di cui al D.L. n. 113 del 2016 riguarda anche tutti quei contribuenti che non hanno pagato le rate di definizione da accertamento con adesione o di omessa impugnazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

Infine, il decreto legge in commento incrementa la soglia dell’importo, entro il quale è possibile ottenere la rateazione senza garanzie e/o documentazione, da euro 50.000 ad euro 60.000.

Per approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it

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di dott. Gianluca Gaeta

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