Dirigenti Entrate - CTP di Milano: atti nulli


Dirigenti Entrate delegittimati – la CTP di Milano sposa la tesi della nullità degli atti
Dirigenti Entrate - CTP di Milano: atti nulli
A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale 37/2015, concernente l’illegittimità delle norme di legge che hanno consentito alle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, di nominare al proprio interno dei dirigenti, ininterrottamente per diversi anni, senza alcun concorso pubblico, si è acceso il dibattito con riguardo agli effetti che sarebbero scaturiti con riguardo agli atti sottoscritti da tali funzionari, risultati automaticamente essere illegittimi.
Alcuni propendono per la nullità di questi atti; altri per l’irrilevanza della pronuncia di incostituzionalità sugli atti in questione.

La recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sezione XXV - N. 3222 del 10 aprile 2015 propende per la tesi della nullità.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di illegittimità dell'atto sollevata dalla ricorrente in relazione alla sottoscrizione dello stesso, asseritamente apposta da soggetto non abilitato.
Risulta agli atti che era stata sollevata dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza 26/11/13, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44) che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.

Con sentenza n. 37 del 17 marzo 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione predetta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo tale norma contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica".
Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale.

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di Dr. Paolo Soro

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