Come cambia la prescrizione con la riforma del ministro Bonafede

Nel diritto penale moderno la prescrizione si collega all’art. 111 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio della ragionevole durata del processo.
La prescrizione, che estingue il reato trascorso un certo lasso di tempo, è stata oggetto di molte riforme. Oggi il tempo necessario a prescrivere si calcola in ragione della pena massima prevista per ciascun reato, e non può essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro per le contravvenzioni; i reati punti con la pena dell’ergastolo, come l’omicidio, non sono soggetti a prescrizione.
Sul termine massimo operano altri due istituti, quello dell’interruzione e quello della sospensione.
Proprio su quest’ultimo interviene la riforma proposta dal Ministro Bonafede che, in sostanza, dal 1.01.2020 prevede la sospensione del termine di prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado fino a quella definitiva.
Un tempo, quindi, illimitato, che ha come conseguenza l’abolizione, di fatto, della prescrizione.
Riforma irragionevole e sbagliata non solo per l’imputato, che rimarrà a vita sotto processo, ma anche per la vittima che sarà costretta a subire le conseguenze di una giustizia che non arriverà mai.
Si compromette così ogni principio garantista, che sta alla base del nostro sistema penale.
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