Dopo i Voucher c'è il libretto di famiglia


Con la legge di conversione n. 96 del 21.06.2017 del DL n. 50 del 24.04.2017 il legislatore ha
introdotto una nuova disciplina del lavoro occasionale
Dopo i Voucher c'è il libretto di famiglia
Con la legge di conversione del DL n. 50 del 24.04.2017, il legislatore ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali.
Il nuovo istituto, a differenza del precedente, prevede alcune condizioni che ne restringono l’applicazione:
a) non possono accedere all’istituto i datori di lavoro con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
b) sono esclusi dall’applicazione il settore edile, quelli affini, e tutte le prestazioni in appalto;
c) viene prevista la registrazione ad un portale INPS, l’acquisto di un libretto di famiglia nominativo o la stipula di un contratto di prestazione occasionale.
E’ ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per i seguenti soggetti:
1) le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (tramite il libretto di famiglia);
2) tutti gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazione di lavoro (mediante contratto di prestazione di lavoro occasionale);
3) le amministrazioni pubbliche con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali.
Con riferimento ai prestatori, non possono accedere all’istituto i soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
I limiti massimi previsti per le prestazioni occasionali sono i seguenti:
1. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo di 5.000 euro;
2. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per un limite complessivo di 5.000 euro;
3. per le prestazioni intercorrenti tra lo stesso prestatore e utilizzatore viene previsto un limite massimo di 2.500 euro.
La prestazione occasionale non può essere richiesta in una delle seguenti ipotesi:
a) utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) imprese del settore agricolo fatta eccezione nel caso in cui le prestazioni siano svolte da giovani, pensionati o soggetti percettori di integrazioni (non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);
c) imprese del settore edile o di settori affini (da definire), imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
d) esecuzione di appalti di opere o servizi.
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
A seconda della tipologia di prestazione, l’utilizzatore è tenuto all’acquisto di un libretto di famiglia (per le prestazioni di carattere domestico estranee a professioni o attività di impresa) o un contratto di prestazione occasionale (in entrambi i casi l’INPS provvedere direttamente al pagamento del lavoratore entro il 15 del mese successivo alla prestazione).
Tramite la piattaforma informatica (ovvero presso uffici postali) ciascun utilizzatore può acquistare un libretto di famiglia prefinanziato da utilizzare per il pagamento delle prestazioni occasionali fornite in uno dei seguenti ambiti:
1) piccoli lavoratori domestici compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3) insegnamento privato supplementare.
Il libretto di famiglia contiene titoli di pagamento il cui valore nominale è fissato a 10 euro utilizzabili per compensare prestazioni non inferiori all’ora. Per ciascun titolo di pagamento vengono imputate a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata (1,65 euro), il premio dell’assicurazione contro gli infortuni (0,25 euro) e un contributo di 0,1 euro a finanziamento del servizio.
Entro il giorno 3 del mese successivo l’utilizzatore comunica i dati del prestatore, il compenso ed il luogo di svolgimento, nonché la durata della prestazione tramite la piattaforma predisposta dall’INPS o il contact center. Il lavoratore riceverà contestuale notifica dei dati inviati tramite SMS o posta elettronica.
Il contratto di prestazione occasionale deve essere stipulato in tutte le restanti ipotesi di acquisizione della prestazione di lavoro (comprese le PA). Attraverso la piattaforma informatica l’utilizzatore avrà la possibilità di versare le somme a finanziamento delle prestazioni (l’1% delle somme è destinato al finanziamento degli oneri gestionali).
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono totalmente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata nella misura del 33% e il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5%.
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione (attraverso la piattaforma informatica INPS o attraverso i servizi di contact center) una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del prestatore;
b) luogo di svolgimento della prestazione;
c) oggetto della prestazione;
d) data e ora per inizio e termine prestazione (se agricolo la durata temporale su tre giorni);
e) il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o e-mail.
In caso di superamento da parte di un utilizzatore (diverso da PA) dei limiti di importo sopra elencati, oppure nel caso di prestazioni di durata complessiva superiore a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, invece, si applica la sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Articolo del:


di Aleotti Arnaldo

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