Droghe leggere: revocabili le condanne definitive


Le pene (anche patteggiate) possono essere modificate in melius in sede esecutiva
Droghe leggere: revocabili le condanne definitive
Ormai non ci sono più dubbi: dopo la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite nr 3040/2015, Stabile (da valutare congiuntamente con altre due Sezioni Unite: n. 42858/2014, Gatto e nr 44895/2014, Ercolano) , si è consolidato un quadro giurisprudenziale totalmente favorevole ad una rivisitazione di tutte le condanne, ancorché passate in giudicato, a pene (assai elevate) parametrate sul testo normativo giudicato incostituzionale con la pronuncia della Consulta nr 32/14.

In sostanza, dopo l’intervento del giudice costituzionale, anche per il passato va applicato l’art. 73 Dpr 309/90 nella versione precedente alla novella del 2006 (nel testo cioè introdotto dalla legge Vassalli-Iervolino), che distingueva (ma occorre, a questo punto, declinare il verbo al presente, quindi distingue) tra droghe pesanti (tabelle I e III) e droghe leggere (tabelle II e IV).

Conseguentemente va applica la fattispecie incriminatrici contenuta, rispettivamente, nei commi 1 e 4 del D.P.R. n. 309 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche del 2006: da due a sei anni di reclusione (oltre la multa) e non più da sei a venti anni di reclusione (oltre la multa). E’ evidente la notevole differenza di range sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 cp.

L’effetto migliorativo retroattivo si dispiega, va detto, unicamente con riferimento alla tipologia di sostanze comprese nelle tabelle II e IV, giacché per le droghe pesanti il ritorno alla previgente disciplina del 1990 si risolve in un aggravamento sanzionatorio quanto alla pena della reclusione: la legge Fini-Giovanardi aveva rideterminato la pena stabilita nel comma 1 dell'art. 73 stabilendo nella misura da sei a venti anni di reclusione, mentre, ora, si torna alla pena della reclusione da otto a venti anni.

Al contrario, per le droghe leggere il trattamento sanzionatorio è più favorevole, essendo prevista, nel preesistente comma 4 dell'art. 73, ripristinato dalla sentenza costituzionale, una pena detentiva, come detto, da due a sei anni di reclusione; trattasi di sanzione notevolmente inferiore a quella introdotta dall'art. 73 nel testo della Fini-Giovanardi.

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di Avv. Maurizio Sergi

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