E' possibile costituirsi parte civile se l'assicurazione ha già pagato?


E' possibile costituirsi parte civile nel processo penale se l’assicurazione ha già provveduto al risarcimento dei danni?
E' possibile costituirsi parte civile se l'assicurazione ha già pagato?

La costituzione di parte civile è espressamente prevista e disciplinata dall’art. 78 del C.P.P.; esso regola le modalità e i termini entro i quali la costituzione di parte civile deve essere formulata nel contesto di un processo penale ai fini della sua ammissione.

Scopo della disposizione normativa, ut supra citata, è quello di permettere alla parte offesa e danneggiata da una condotta illecita, tale da configurare una fattispecie di reato espressamente prevista e punita dalla normativa penale, di ottenere un risarcimento in termini economici, a seguito del danno subito.

Nella prassi procedurale potrebbe accadere, come spesso accade, che la condotta illecita meritevole di condanna abbia una duplice rilevanza, sia sotto il profilo civilistico, sia sotto il profilo penalistico.

Un esempio concreto di siffatta supposizione è quello dell’incidente stradale, dal quale il soggetto passivo, ovvero colui che subisce il danno, potrebbe riportare delle lesioni gravi o addirittura decedere.

Nel caso di specie, l’assicurazione del danneggiante provvederà al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti che vi hanno diritto.

Tuttavia, il processo penale verrà ugualmente incardinato d’innanzi la competente autorità giudiziale, poiché il bene meritevole di tutela, ovvero la vita, è stata gravemente attentata. Il reato, dunque, sarà procedibile d’ufficio anche in assenza di una denuncia-querela sporta dalla persona offesa.

Orbene, a seguito di questa breve esposizione, siamo pronti per affrontare la questione principale che attanaglia molte persone: è possibile costituirsi parte civile nel processo penale se l’assicurazione ha già provveduto al ristoro dei danni?

Se il danno, in sede civile, è stato ampiamente ristorato non sarà possibile chiedere la duplicazione del risarcimento anche in sede penale, in piena ottemperanza al principio che dispone il divieto di cumulo tra risarcimento ed indennizzo.

Contrariamente, se il risarcimento elargito dalla parte assicuratrice viene incassato a titolo di mero acconto del maggiore avere, ovvero come parte di un maggiore importo che si vuole chiedere, la costituzione di parte civile, concomitante all’instaurazione di un processo penale, sarà certamente ammessa nel rispetto delle condizioni formali e dei termini previsti dall’art. 78 C.P.P.

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di Avv. Viviana Marocco

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