Eccezioni di prescrizione e di interruzione


La prescrizione è un'eccezione in senso stretto e non può esser rilevata d'ufficio. Non così l'eccezione di interruzione della prescrizione
Eccezioni di prescrizione e di interruzione
Un creditore chiedeva al debitore pagamenti per fornitura di merce, ma il giudice d'appello respingeva la domanda, accogliendo l'eccezione di inadempimento dell'altra parte. In particolare la Corte d'Appello rilevava che non era rilevante il mancato pagamento del corrispettivo di una precedente fornitura, perché si trattava di prestazioni relative a contratti diversi e non collegati.
Il creditore ricorreva in Cassazione, ritenendo il rapporto in questione unitario e che il rilievo del giudice di merito esser le obbligazioni relative a contratti diversi e non collegati e destinate ad essere eseguite in tempi diversi, era stato fatto al di là di specifica eccezione della controparte con violazione dell'art. 112 c.p.c., (vizio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato).
Non è sempre facile l'individuazione di questo limite al potere del giudice di merito, perché la norma in questione "è in bianco": il legislatore, cioè, ha lasciato all'interprete il compito di definirla, mentre altre volte è il codice civile che provvede a riempire di contenuto l'art. 112 c.p.c, come per esempio con l'eccezione di compensazione (art. 1241, co. 1 c.c.), o di annullabilità del contratto (art. 1442, co. 4 c.c.), o, come nel caso, con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Nel caso di specie la Cassazione diede torto al ricorrente, perché ritenne che il giudice vada oltre i suoi limiti solo se attribuisce un bene richiesto diverso da quello richiesto, ricostruisce il rapporto in modo diverso da come prospettato dalle parti o formula ex officio eccezioni in senso stretto e non invece in senso lato o improprio (v. Cass., Ordinanza, n. 60/2018).
Qual è la differenza tra eccezioni in senso lato ed in senso stretto?
Sono eccezioni in senso stretto quelle che possono essere sollevate solo dalla parte ed il giudice non può formularle, mentre può rilevare le altre, purché desumibili dagli atti di causa (ex multis: Cass. n. 10728/17).
Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle espressamente individuate dalla legge che le riserva alla parte o che si possono ricollegare ad un diritto potestativo o comunque ad un'azione costitutiva, un fatto comunque che non produce automaticamente una modifica nella situazione giuridica (Cass. 25548/2016; Trib. Firenze, 12 sett. 2016, n. 2934).
Non sempre però è agevole riconoscere in base al principio generale la distinzione tra i due tipi di eccezione.
Per esempio: l'interruzione della prescrizione, che è certamente un atto volontario di parte, non è considerato, per giurisprudenza finora concorde, eccezione in senso stretto, ma in senso lato e, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche se l'interessato non l'abbia sollevata (Cass. Ord. 1736/2017; Cass. 24219/2016; Cass. 18602/2013; Cd'A Potenza, 19 gennaio 2016, n. 17).
La ragione di ciò sta nel fatto che l'interruzione della prescrizione è una controeccezione alla prescrizione, quest'ultima certamente un'eccezione in senso stretto: insomma sarebbe una mera difesa, desumibile ex officio dagli atti del giudizio.
La giurisprudenza attuale sul punto deriva da Cass. 15661/2005, sentenza con la quale la Suprema Corte a sezioni unite ha risolto un conflitto annoso tra diverse sezioni.
Già in precedenza un'altra sentenza della Corte a Sezioni Unite (Cass. 1099/1998) aveva chiarito che eccezione in senso stretto è quella consistente nell'esercizio di un diritto potestativo da parte del convenuto (diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione), necessario perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. In questi casi senza l'apposita istanza di parte il giudice non può, anche sulla base di fatti contenuti negli atti, desumerne l'effetto.
Nel caso dell'eccezione di interruzione della prescrizione è rimasto a lungo incerto il confine tra eccezione in senso stretto ed eccezione impropria. Anche nell'eccezione di interruzione della prescrizione si afferma una volontà di serbare un proprio diritto, pur non mettendolo in atto, anche nell'eccezione di interruzione della prescrizione si esercita un potere di annullare, se non un diritto, un'aspettativa. A questo si aggiungeva l'esigenza di speditezza del processo, ostacolato dalla rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 4219/2002).
Malgrado questi rilievi (l'ultimo persino consacrato dalla Costituzione all'art. 111) la Cassazione a sezioni unite non ha ritenuto l'interruzione della prescrizione esercizio di un diritto potestativo. Colui che interrompe la prescrizione non è titolare di un diritto diverso da quello agito, ma solo è in grado di produrre prova di atto con efficacia interruttiva.

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di pietro bognetti

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