Efficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.lgs. 546/92


Il pignoramento presso terzi esattoriale, può essere un'opportunità difensiva per il debitore se si osservano bene le norme che lo regolano
Efficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.lgs. 546/92

Il pignoramento presso terzi del riscossore ex art. 72-bis D.lgs. 546/92: termini di efficacia, provvedimenti del giudice dell’esecuzione e conseguenze del mancato adempimento del terzo

Il tema dell’efficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 [1] promosso dall’agente della riscossione, provoca particolare fermento ed interesse giuridico quando si scontra con le vicissitudini processuali. La richiamata norma - di concerto con il comma 2 del precedente art. 72 - fa esclusivo rimando alle regole processuali civili, tacendo sulle conseguenze derivanti dall’impugnazione dell’atto esecutivo.

Brevemente, gli strumenti di cui agli artt. 72 e 72 bis D.P.R. 602/73 permettono al concessionario di azionare  il c.d. pignoramento diretto, senza nessun obbligo di avviso al debitore, ordinando direttamente al terzo di corrispondergli le somme dovute dal debitore: il terzo, quindi, non è costituito mero "custode" dei crediti in attesa del provvedimento di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione (procedura ordinaria), ma risulta vero e proprio soggetto esecutore degli obblighi facenti capo al debitore esecutato [2]. Inoltre, la norma è chiara nel prevedere un limite temporale per l’adempimento del terzo: si tratta del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica).

Dunque, nella procedura esattoriale speciale, non trova spazio la fase della citazione del terzo, giacché il secondo comma dell’art. 72 (cui pure l'art. 72-bis espressamente fa rinvio) la contempla solo "nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento", ipotesi nella quale "si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile".

E allora, quali sono le sorti dell’atto di pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 allo scadere dei 60 giorni? Quali le modalità di prosecuzione dell’attività esecutiva in capo all’Agente della riscossione? Quali le possibili decisioni del Giudice dell’Esecuzione a fronte dell’obbligo disatteso del terzo?

Sovente, la agognata questione sull’efficacia del pignoramento “post-sessanta giorni” viene affrontata dal Giudice dell’Esecuzione in maniera del tutto soggettiva, privilegiando una soluzione “pratica” alla questione, raramente soffermandosi sui profili giuridici che dalle vicende processuali possono derivare, sia a tutela (o a discapito) del creditore che vanta una legittima pretesa fatta valere con strumenti consentiti dalla legge, sia a garanzia delle ragioni del debitore, che chiede certezza in una fase contenziosa cautelare “probabilmente eventuale” che il pignoramento esattoriale porta con sé.

Come sopra accennato, il nodo gordiano della questione esaminata risiede nell’inottemperanza all’ordine da parte del terzo, in pendenza di opposizione proposta dal debitore verso l’atto esattivo posto in essere dall’Agente della Riscossione.

La questione viene affrontata in modi differenti dalle parti oggetto del giudizio.

L’agente della riscossione propende per l’applicazione diretta dell’art. 548 c.p.c. co. 2 prima parte, il quale recita “Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.” Tale richiesta difensiva trova origine nel combinato disposto dell’art. 72 bis e dell’art.72 D.P.R. 602/73, che richiamano le norme del codice di procedura civile. Tale rimando viene interpretato dall’esattore come il naturale decorso della procedura speciale nella procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile agli artt. 543 e ss. C.p.c., come se ci fosse un continuum tra la procedura esattoriale e quella codicistica.

La suddetta questione è stata affrontata da un’interessante ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lecce – Sez. commerciale – in data 22 maggio 2019 secondo la quale la scelta dell’Ade-R di avvalersi dello strumento esecutivo previsto dall’art. 72-bis cit. è una decisione tacitamente alternativa a quella prevista dall’art. 543 c.p.c., non potendosi ipotizzare una prosecuzione processuale dello strumento pignoratizio, nel caso di mancato adempimento del terzo. Quindi, il richiamo contenuto nell’art. 72 co. 2 D.P.R. 602/73 ha l’esclusiva funzione di imporre all’agente della riscossione l’onere di intraprendere la procedura ordinaria in caso di infruttuoso esito della procedura semplificata.

In altri termini la procedura di pignoramento ex art. 72-bis cit. ha natura squisitamente ed esclusivamente stragiudiziale e pertanto la mancata dichiarazione del terzo ha come conseguenza l’inefficacia dell’atto esecutivo decorsi i sessanta giorni previsti dalla norma. In tale ricostruzione, l’opposizione giudiziale, mirata ad ottenere una fase strettamente cautelare (ed una successiva di merito qualificabile come opposizione all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi ed in applicazione dell’art. 618 c.p.c.) sembrerebbe non essere stata oggetto di previsione da parte del legislatore.

Il richiamato provvedimento del G.E. Leccese, non fa altro che mettere ordine in un terreno accidentato quale quello in argomento, ma non esprime concetti del tutto autonomi, in quanto si serve degli illuminanti passaggi esaminati dalla Suprema Giurisprudenza, contenuti in particolare in Cass. Civ. Sez. 3 - Sent. N. 26830 del 14.11.2017 di cui si riportano i passaggi salienti che qui competono:
“L’ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è un provvedimento amministrativo che, però, dà l'avvio ad un'espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso i terzi che si svolge secondo un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come procedimento speciale interamente stragiudiziale. Qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti, sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione prevista - nella procedura ordinaria - dall'art. 553 cod. proc. civ. In particolare, il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (Sez. 3, Sentenza n. 2857 del 13/02/2015, in motivazione). Pertanto, mentre il pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 cod. proc. civ. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dall'art. 72- bis del D.P.R. n. 602 del 1973 inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo. In sostanza, il pignoramento presso terzi "esattoriale" non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo. Il precipitato di tali considerazioni è che l'art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973: poiché il pignoramento presso terzi "esattoriale" non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., al creditore in tale incombente. L'iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge. Va quindi ribadito che l'opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento dei crediti verso terzi, ai sensi dell'art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione, assoggettata, come tale, alla disciplina di cui agli artt. 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ., con l'obbligo del giudice, dopo aver dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dar corso al giudizio ordinario di cognizione, sicché, ove esso manchi, è nullo il provvedimento con cui sia stata definita l'opposizione (Sez. 3, Sentenza n. 21258 del 20/10/2016, Rv. 642952).”

In conseguenza degli insegnamenti appena ripresi, non può che convenirsi sul reale peso stragiudiziale e processuale del pignoramento esattoriale il quale, in caso di mancato versamento da parte del terzo delle somme richieste lo stesso si estingue. È di palmare evidenza che l’immediata conseguenza di ciò è l’imposizione de plano dell’utilizzo dello strumento del pignoramento presso terzi come disciplinato dagli artt. 543 e ss. del codice di procedura civile, susseguente alla cessazione degli effetti del pignoramento esattoriale presso terzi reso inefficace dal mancato pagamento del terzo [3].

Ciò comporta un’inevitabile conseguente domanda: permane l’interesse dell’esecutato destinatario di un pignoramento presso terzi “esattoriale” all’introduzione del giudizio di merito a fronte di un inadempimento del terzo?

E difatti, se il debitore ha tutto l’interesse a proporre opposizione nel termine di 20 giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., tale interesse viene vanificato nel momento in cui, decorsi i 60 giorni in assenza di attività da parte del terzo, il pignoramento perde di efficacia.

Parimenti nell’ipotesi di opposizione a pignoramento incardinata innanzi alla giurisdizione tributaria nel caso in cui il debitore faccia valere, insieme ai vizi propri del pignoramento, anche ed unitamente a questo la mancata conoscenza dei titoli posti alla base dello stesso (cartelle ed equipollenti) ex art. 19 D.lgs. 546/92 (SS.UU. n. 13913 del 05.06.2017), in caso di inottemperanza del terzo, ci si troverebbe dinanzi ad una pronuncia di cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di nullità del pignoramento, poiché lo stesso avrebbe “autonomamente” perso efficacia.

 


[1] L'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto nel testo di tale decreto presidenziale dal d.l. 30 settembre 2005 n. 203, art. 3, comma 40, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, a sua volta modificato dall'art.2, comma 6, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286.

[2] La previsione di uno strumento così lesivo della sfera patrimoniale del debitore, utile ad assicurare la continuità e regolarità della riscossione delle entrate tributarie, è stato più volte affrontato dalla Corte Costituzionale, tuttavia sempre superandone il vaglio.  "La facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di esecuzione forzata presso terzi non crea né una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del d.p.r. n. 602 del 1973, sia perché non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali" (Ex plurimis, Corte cost., ordinanze n. 67 del 2007 e n. 101 del 2006).

[3] Sul punto si veda la Sentenza  n. 20294 del 4 ottobre 2011 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civ., la quale dispone che: “…l’intervento del giudice, con il ripristino delle forme  ordinarie, è previsto esclusivamente in ipotesi di inottemperanza del terzo  all’ordine di pagamento diretto: in tal caso si procede, previa citazione del  debitore e, dopo la riforma, dell’invito al terzo di rendere per raccomandata la dichiarazione, secondo le norme del codice di  procedura  civile;  in sostanza, restato inane il tentativo di conseguire  direttamente  o  in  via spontanea o bonaria il pagamento diretto da parte del terzo, l’esattore  non ha altra  scelta  che  quella  di  dar  corso  ad  un’ordinaria  forma  di pignoramento presso terzi, con la notificazione dello speciale atto di citazione previsto dall’art. 543 c.p.c…”. Della stessa portata CASS. 13/02/2015 n. 2857, secondo la quale:  “l'esito fisiologico del procedimento di espropriazione, con la soddisfazione delle pretese tributarie (o delle altre per le quali il procedimento speciale è consentito), è subordinato alla collaborazione del terzo pignorato, tanto è vero che, se questi non ottemperi (per qualsivoglia ragione, fondata o meno) all'ordine di pagamento, il concessionario, oggi agente della riscossione, non può che ricorrere al pignoramento nella forma ordinaria dell'art. 543 cod. proc. civ. ed il procedimento si svolge secondo le norme del codice di procedura civile”.
Può concludersi dunque che l’arresto giurisprudenziale della sentenza in commento, da un lato chiarisce aspetti sin ora lasciati alla discrezionalità degli operatori giuridici e dall’altro provoca un vuoto normativo, o meglio, provoca l’effetto del proliferare di “potenziali” inutili contenziosi dettati esclusivamente dall’obbligo di esercitare il diritto di difesa e non dalla facoltà di esercitare un diritto costituzionalmente tutelato.

 

Articolo del:


di Avv. Cesare Spalluto, Avv. Sara Carluccio

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse