È lecito il rilascio di assegni post-datati?


L'emissione di un assegno post-datato è di per sé illecita, ma può essere regolarizzata.
È lecito il rilascio di assegni post-datati?
Tutti sappiamo che emettere un assegno bancario post-datato è illegale, ma in Italia la pratica è ancora molto diffusa e spesso prescinde da un calcolo di pura convenienza.

L’emissione di assegni con apposizione di data futura serve sostanzialmente a rinviare il momento dell’effettivo pagamento di merci o servizi: pensiamo alla necessità di sostenere una spesa ma di essere momentaneamente sprovvisto dei soldi necessari.

Con l’emissione di un assegno post-datato andiamo a rilasciare al creditore un titolo a garanzia della prestazione e a posticipare nel tempo il momento dell’effettivo pagamento. Il beneficiario dal canto suo avrà tra le mani un titolo da utilizzare nei tempi concordati in grado di costituire una valida "garanzia" assimilabile, per certi versi, a una cambiale.

Ma cosa accade se emettiamo o riceviamo un assegno bancario post-datato? A quali conseguenze possiamo andare incontro? E in che modo possiamo "regolarizzare" questa cattiva pratica?

Prima di comprendere a cosa andiamo incontro se dovessimo entrare in possesso o dovessimo emettere un assegno post-datato, è bene chiarire che l’emissione di un assegno post-datato è illegale in quanto il Regio Decreto 1736 del 21/12/1933 all’art. 1 del titolo 1, capo 1, prescrive tra gli elementi essenziali al n. 5) "l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso" e ancora l’art.31 recita che "L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione." Quindi indicare una data futura contravviene al comma 5) dell’art. 1 e comunque la data indicata non è vincolante in quanto il creditore può presentarsi in qualsiasi momento allo sportello per riscuotere il proprio credito in applicazione all’art. 31.

È bene precisare che non si tratta più di un reato penale, illecito scomparso dall’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ma di un reato che prevede solamente una sanzione amministrativa per l’evasione dell’imposta di bollo.

In termini più concreti, tutti gli assegni sono pagabili a vista, cioè nel momento in cui sono in mano al beneficiario il quale è libero di presentarsi allo sportello bancario, oppure attendere la data apposta. Considerato che ogni altra disposizione "si ha per non scritta", a nulla servono eventuali altri accordi tra le parti. Anche se, in presenza di un accordo formale di non incassare l’assegno entro la data indicata, potrebbero verificarsi ipotesi di inadempimento contrattuale in capo al beneficiario. Il rischio vero è che il traente ha sicuramente apposto una data futura in previsione di incassi o versamenti sul proprio conto. Presentarlo anticipatamente si corre il rischio di un ritorno a seguito di elevazione di protesto. La banca del traente rileverà e segnalerà l’evasione dell’imposta di bollo all’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate. Chi ha emesso l’assegno andrà così incontro alle sanzioni previste dalla legge.

È tuttavia possibile regolarizzare l’assegno post-datato con il versamento dell’imposta di bollo pari allo 0,12% dell’importo indicato. Così facendo è possibile anche scontarlo in banca in quanto è del tutto assimilato ad una cambiale.

In generale, per la validità dell’assegno la legge richiede alcuni specifici requisiti. Il principale dubbio che normalmente viene sollevato in tema di titoli di credito è se un assegno post-datato sia valido o meno. Il problema non è di poco conto, considerato l’ampio uso che si fa di tale strumento, spesso ceduto ai creditori per realizzare il diverso fine della garanzia.

Nella prassi commerciale accade spesso che l’assegno bancario venga anche consegnato a garanzia di un debito con l’intesa che verrà restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente la propria obbligazione. Nel frattempo il creditore ha il vantaggio di possedere un titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento tramite la c.d. azione cartolare oppure il ricorso monitorio.

Ma quali sono le conseguenze, sotto il profilo civilistico, di siffatto utilizzo improprio dell’assegno?

Come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 31 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (la c.d. legge assegno), la post-datazione non induce di per sé nullità dell’assegno bancario ma comporta soltanto la nullità del relativo patto c.d. "di non presentazione" per contrarietà a norme imperative; conseguentemente l’assegno bancario post-datato, al pari di quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore (Cassazione Civile - Sentenza n. 2160/2006).

In ogni caso, è evidente che l’emissione di un assegno post-datato, che di per sé sarebbe un valido mezzo di pagamento, espone il debitore al rischio del protesto posto che il conto corrente potrebbe presentarsi scoperto al momento della esibizione del titolo, che, come abbiamo già detto, può essere presentato anche in data antecedente quella indicata.
Diversa è l’ipotesi dell’assegno senza data il quale è radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c. Trattasi tuttavia di una distinzione più teorica che pratica, considerato che la data ben potrebbe essere apposta, come in effetti avviene nella quasi generalità dei casi e a volte anche allo sportello bancario, in qualunque momento dal portatore del titolo sanandone così l’invalidità originaria.

Articolo del:


di dott. Antonio Gianni Baldon

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse