Emergenza COVID 19: sospensione termini processuali penali


Il DL "Cura Italia" dispone la sospensione dei termini processuali e delle udienze penali dall'8 marzo al 15 aprile. Quali processi si svolgono e con quali modalità?
Emergenza COVID 19: sospensione termini processuali penali

 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 11/2020 erano stati sospesi tutti i termini processuali, anche penali, fino alla data del 22 marzo, introducendo quello che in gergo viene detto “periodo cuscinetto” della durata di 15 giorni: per intenderci tutte le ordinarie attività giudiziarie e i relativi termini di scadenza vengono come congelati, eccezion fatta per i procedimenti riguardanti:

a)   persone cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o misure di prevenzione;

b)  persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;

c)  persone sottoposte a fermo o arresto per le quali devono celebrarsi le udienze di convalida e il giudizio direttissimo;

d)  procedimenti che hanno caratteristiche d'urgenza, per i quali non si può rinviare l'assunzione di un determinato atto perché indifferibile (in questo caso l'urgenza viene dichiarata dal Giudice e non è impugnabile).


Tale periodo di sospensione, quindi, sarebbe dovuto terminare tra un paio di giorni. Purtroppo il prolungarsi dell’epidemia – che già a pochi giorni dalla pubblicazione del DPCM lasciava presagire il prolungamento del periodo di sospensione – ha comportato nuovamente l'intervento da parte del Governo, che il 17 marzo ha pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” che, tra i tanti punti trattati, ha previsto lo slittamento della sospensione processuale fino al 15 aprile 2020.

Che succede, quindi, ai procedimenti penali e, soprattutto, ai processi penali che si sarebbero dovuti celebrare nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile?

Quanto ai procedimenti penali (ovvero i procedimenti allo stato di indagini, per i quali non si è ancora arrivati dinanzi al Giudice) questi vengono sospesi: i Pubblici Ministeri devono, quindi, interrompere le attività di indagine, per cui sono sospesi i termini.

E i processi penali fissati nel periodo di sospensione? Vengono celebrati? Ovviamente no!

Tali processi dovranno essere rinviati d’ufficio da parte degli Uffici Giudiziari e, pertanto, non servirà recarsi personalmente in Tribunale e verificare a quale data il processo sarà rinviato perché tale comunicazione dovrebbe (il condizionale è sempre d’obbligo in tali casi) essere comunicata dalle Cancellerie alle parti (per “parti” si intendono tanto l’imputato e il suo difensore, quanto la parte offesa, i testimoni eventualmente citati e, ovviamente, il Pubblico Ministero).

Per semplificare: un appello in scadenza il 10 marzo avrà quale nuovo termine di scadenza il 18 aprile; mentre un’udienza fissata il 24 marzo, ad esempio per sentire i testimoni della difesa, sarà automaticamente rinviata dal Giudice e, in seguito, comunicata alle parti a data successiva al 15 aprile.

Fanno eccezione al rinvio d’ufficio i processi concernenti gli imputati in regime di custodia cautelare (detenuti o agli arresti domiciliari) per i quali siano in scadenza le misure e che ne facciano espressa richiesta, qualora ricorrano le condizioni di cui in premessa.

Come sarà possibile per l’avvocato il colloquio con il proprio cliente detenuto presso una Casa Circondariale?

Soltanto tramite telefono e/o video chiamata, ove possibile. Le misure per poter svolgere tali colloqui si stanno predisponendo proprio in questi giorni nei vari Istituti penitenziari.


E in che modalità potranno celebrarsi le udienze a carico dei detenuti fino al 15 aprile?

Ebbene è stabilito l’uso della videoconferenza da effettuarsi secondo le modalità e con il mezzo predisposto dall’Ufficio Giudiziario di spettanza (nei Tribunali della Capitale le udienze si svolgeranno mediante sistema di videoconferenza o in collegamento da remoto).


E il termine di prescrizione?

La prescrizione resta sospesa per tutto il periodo che va dal 9 marzo al 15 aprile.


E che succede dopo il 15 aprile?

Il Decreto Cura Italia (riprendendo il DPCM 11 marzo) disciplina anche il periodo immediatamente successivo alla sospensione prevista, prevedendo che gli Uffici Giudiziari stabiliscano regole per contingentare gli accesi alle aule di Tribunale e agli Uffici compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno. Dal 15 aprile, pertanto, l’attività riprenderà in maniera ridotta, con tutte le cautele necessarie a proteggere le persone e scongiurare il diffondersi dell’epidemia (come, ad esempio, o svolgimento di udienze a porte chiuse e la prenotazione del servizio negli uffici giudiziari). E sempre fino al 30 giugno ci sarà l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi e dei relativi documenti, nonché delle comunicazioni e notificazioni.

E’ verosimile, quindi, presumere che (riprendendo l’esempio di cui sopra) l’udienza del 24 marzo sarà rinviata a dopo il periodo estivo.

Per quanto riguarda l’obbligo di deposito telematico lasciatemi dire che questa è un grande conquista che da tempo noi avvocati penalisti auspicavamo (purtroppo nel penale i tempi per arrivare al processo telematico – se mai ci arriveremo – sono ancora lunghi)!

Per chi fosse interessato l'articolo di riferimento del D.L. Cura Italia è l'art. 83.

 

Articolo del:


di Avv. Alessia Tioli

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