Epatite C ante 1989: legittimazione passiva del Ministero della Salute


Cassazione: confermata la sussistenza della responsabilità in capo al Ministero della Salute in merito ai contagi da trasfusioni infette anche prima del 1989
Epatite C ante 1989: legittimazione passiva del Ministero della Salute

 

Una delle eccezioni preliminari che viene sollevata dall’Amministrazione è il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute in quanto il genoma dell’epatite C è stato individuato solo nel 1989, pertanto per i contagiati da tale virus a seguito di emotrasfusioni e/o somministrazione di emoderivati infetti dovrebbero rivolgersi (legittimati passivi) alle strutture che hanno concretamente posto in essere l’illecita trasfusione.

L’eccezione si basa sul presupposto che all’epoca non vi era alcun potere-dovere di vigilanza e controllo inerente alla produzione commercializzazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati nonché per mancata conoscibilità del virus dell’Epatite C all’epoca del contagio, ante 1989, per mancanza prevedibilità.

Questo aspetto è stato oggetto di svariate pronunce della Suprema Corte la quale ha confermato la sussistenza della responsabilità in capo al Ministero della Salute in ordine al contagio da trasfusioni in quanto a carico del medesimo, poichè anche prima della normativa specialistica (legge 107/90 "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasma derivati") sussistevano obblighi di vigilanza, direttive e controllo sulla sostanza ematica: ex multis Cass. Sez. Un. 11 gennaio 2008, nel 2015 (tra le altre) si ricorda Cass. Civile, sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1136, nel 2018 Cass. Civile 10 maggio nr. 11360.

Ne consegue che, pure essendo in dubbio il connotato della pericolosità nella pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell’uso di emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della Salute.

L’unica sentenza difforme della Corte di Cassazione è la nr.11609/2005.

 

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di Avv. Andrea Chiamenti

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