Equitalia: esiste un termine per iscrivere ipoteca


L'ipoteca può essere iscritta senza ulteriori preavvisi anche dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale
Equitalia: esiste un termine per iscrivere ipoteca
Quello che porterei all'attenzione dei lettori è un tema di profondo interesse che di sovente colpisce molte famiglie italiane.
Mi riferisco all'annoso tema di Equitalia, quello che le è concesso o non concesso fare.
Il problema che affronto in questo articolo riguarda un quesito che mi è stato posto più e più volte dai miei assistiti ovvero se l'Agente della riscossione sia tenuto o meno a comunicare l'avvenuta iscrizione ipotecaria , anche se effettuata dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale.

Una nuova risposta ci è stata fornita dalla recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Roma n. 548/15.
Molti utenti si saranno chiesti e si chiederanno dopo quanto tempo può arrivare l’ipoteca di Equitalia per via della notifica della cartella esattoriale?
La legge dice che sicuramente questa iscrizione ipotecaria non può avvenire prima di 30 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione della stessa, sancendo così un termine minimo.
Infatti i trenta giorni rappresentano il tempo in cui il debitore per potrà difendersi.
L'Agente della riscossione quindi invierà al debitore l'avviso di iscrizione ipotecaria dove comunicherà che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili.
Contestualmente verrà concesso al debitore un termine di 30 giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, pagando il dovuto o redigendo scritti difensivi. Dunque, l’ipoteca non potrà giungere prima che siano spirati i predetti 30 giorni.
Il vero problema, su cui una risposta è stata fornita dalla Commissione Tributaria di Roma, è quale sia il termine massimo in cui può essere iscritta questa misura cautelare.
L'autorità giudiziaria in questione con la recentissima sentenza n. 548/15 ha risposto che l'ipoteca può essere iscritta senza che sia avvisato nuovamente il contribuente anche trascorso un anno dalla notifica della cartella.

Il problema sorgeva dal fatto che la legge impone all’Agente della riscossione, qualora avvii l’esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella, di farla precedere da una nuova notifica contenente un sollecito in cui viene intimato di pagare la somma richiesta entro cinque giorni decorsi i quali l'ente procederà.
I Giudici della Commissione Tributaria di Roma hanno affermato che va tenuto presente che non vi sono norme che prescrivano all'Agente della riscossione di comunicare l'iscrizione ipotecaria e che la disposizione relativa al sollecito vale per il pignoramento non anche per l' ipoteca o per il fermo auto, le quali sono due misure di carattere cautelare, che non rientrano nell’esecuzione forzata vera e propria.
La circostanza per cui l’iscrizione ipotecaria sia anch'essa preordinata all’esecuzione forzata non può trasformarla in un atto dell’esecuzione vera e propria, con l’effetto di sottoporla alle regole che disciplinano quest’ultima.
Quindi l'Agente della riscossione è esentato dal dover comunicare l'iscrizione ipotecaria, pur quando questa avverrà dopo molto tempo dalla notifica della cartella esattoriale, comunque la stessa sarà da considerarsi regolare.

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di Avv. Federica Battistoni

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