Equitalia: i limiti alle azioni esecutive


Veicolo sottoposto a fermo amministrativo: utilizzi e vendita del mezzo, impugnazione e sospensione del fermo, vendita e rottamazione
Equitalia: i limiti alle azioni esecutive
Il fermo amministrativo: previsto originariamente come sanzione accessoria ad alcune violazioni del codice della strada è attualmente "conosciuto" per essere un forte mezzo coercitivo. Esso infatti è diretto ad imporre al cittadino il pagamento dei debiti dovuti a favore degli enti creditori.
In altre parole, se non paghiamo nei 60 giorni successivi all’arrivo della cartella esattoriale, la legge consente ad Equitalia, salvo preavviso da comunicarsi entro 30 giorni prima, d’iscrivere il fermo amministrativo a carico dell’auto di proprietà del debitore.
Questa misura, tecnicamente definita cautelare, è efficace in quanto vieta la circolazione dell’auto del contribuente, il quale è tenuto a pagare il proprio debito. Il fermo amministrativo non comporta quindi per il debitore la perdita del veicolo, esso rimane di proprietà del cittadino afflitto, ma di fatto non ne può disporre.

Quand’è che Equitalia ha interesse ad iscrivere un fermo amministrativo?
I fermi amministrativi vengono imposti solo per debiti che superano un importo di € 800,00. La procedura prevede una comunicazione formale al debitore e invia una notifica di preavviso del fermo amministrativo 30 giorni prima.
Vi sono poi tre specifici casi:
debiti tra € 800 e € 2.000: fermo amministrativo su un solo veicolo;
debiti tra i € 2.000 e € 10.000: fermo su massimo 10 veicoli;
debiti oltre i € 10.000: può essere sottoposto a fermo l’intero parco veicoli del debitore.
Per debiti sotto € 1.000,00 devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dalla comunicazione di preavviso.

Veicolo sottoposto a fermo amministrativo: utilizzi e vendita.
A seguito dell’apposizione del fermo amministrativo il veicolo non può circolare, neanche vendendolo ad altri, in quanto, un passaggio di proprietà non regolarizza la posizione circolatoria del veicolo.
Al tempo stesso il veicolo non può essere radiato, né esportato, ma potrebbe essere venduto!
La legge stabilisce che l’auto sottoposta a fermo amministrativo da parte di Equitalia o di altro agente per la riscossione non può più circolare: inoltre scatta l’inopponibilità, nei confronti di Equitalia, degli atti dispositivi del bene (donazioni, vendite, ecc.). Questo, in pratica, significa che il bene oggetto di fermo può essere venduto in quanto il provvedimento rappresenta una misura cautelare, senza comportare alcun vincolo di indisponibilità. Tuttavia, l’acquirente subirà le stesse limitazioni del proprietario del mezzo, e pertanto non potrà metterlo in circolazione. In caso di violazione di tale divieto scatteranno due sanzioni:
- una sanzione amministrativa per il pagamento di un importo tra un minimo di € 731,00 ad un massimo di € 2.92,00;
- la confisca del veicolo.
Ecco perché, qualora il venditore non avvisi l’acquirente dell’iscrizione del fermo amministrativo sull’auto oggetto della vendita, può essere chiamato in causa da quest’ultimo al fine di ottenere alternativamente:
- la risoluzione del contratto, e quindi la restituzione dei soldi versati per il corrispettivo dietro restituzione del mezzo e della relativa titolarità, salva l’eventuale richiesta di risarcimento del danno di cui si riesca a dare prova;
- una riduzione del prezzo di vendita.

Impugnazione del fermo amministrativo:
Il provvedimento di fermo amministrativo è comunque impugnabile dinanzi:
- al giudice tributario (CTP), se il credito in forza del quale è stato iscritto riguarda tasse o sanzioni per l’omesso versamento delle imposte (v. bollo auto);
- al giudice di pace, se il credito è fondato invece su mancato pagamento di multe per violazione del codice della strada;
- al tribunale ordinario, sezione lavoro, se il fermo dipende dall’omesso versamento di contributi previdenziali.
Eccezioni possono essere fatte in due casi:
1. Il veicolo è strumentale all’impresa o al professionista: nel caso in cui sia notificato preavviso di fermo amministrativo su di un veicolo e questo sia un bene strumentale all’attività di impresa o di una professione, il contribuente, attraverso il modello F2 di Equitalia - "istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo strumentale", deve comunicarlo all’Ente incaricato alla riscossione affinché sia arrestata l’esecuzione cautelare. Due sono le condizioni fondamentali previste dalla norma: il bene mobile deve avere natura strumentale allo svolgimento delle attività, il debitore o i suoi coobbligati devono fornire adeguata dimostrazione.

A riguardo si registrano due orientamenti differenti, uno più restrittivo e l’altro più favorevole al contribuente.
- Secondo la prima interpretazione, più restrittiva, conta solo l’auto di lavoro: il fermo non può essere apposto solo su quei beni relativi all’organizzazione del lavoro e, quindi, facenti parte dell’impresa o dell’attività professionale. Si pensi, ad esempio, all’escavatore per un’impresa edile, all’autovettura per l’agente di commercio, al furgone per il trasporto merci per il negoziante di mobili. In pratica, l’auto deve far parte del complesso di beni e strumenti necessari a mandare avanti l’attività stessa. Sarebbe quindi necessario dimostrare che il bene sia stato registrato come "strumentale" nella contabilità dell’azienda e negli stessi bilanci o nella dichiarazione dei redditi.
Da questo punto di vista, può essere imposto il fermo amministrativo su di un’auto che serve per recarsi al lavoro, in quanto non è un bene strumentale all’attività, ma strumentale alla persona, al lavoratore.

- Per la seconda corrente di pensiero invece, conta anche l’auto del lavoratore: il fermo non può essere apposto neanche all’auto che serve al contribuente per lavorare o recarsi sul posto di lavoro, sia esso da dipendente o da autonomo. Si pensi al caso del lavoratore subordinato, quando la sede dell’azienda sia molto distante da casa e non possa essere raggiunta con mezzi pubblici, o al professionista che utilizzi il mezzo per raggiungere i propri clienti (per il mediatore immobiliare o per l’idraulico), le udienze (per l’avvocato) oppure la clinica (per il medico).
A tale ultima interpretazione hanno aderito la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (che ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo sull’auto del lavoratore dipendente) e la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia (che ha ritenuto illegittimo il fermo amministrativo sull’auto dell’avvocato).

2. L’art. 355 comma 5del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sancisce che "E’ vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno".
Pertanto anche il fermo amministrativo su di un veicolo ad uso di persone diversamente abili non è legittimo e tale fattore deve essere comunicato all’Agenzia della riscossione a seguito di preavviso di fermo tramite il modulo di Equitalia F3 - "istanza per annullamento preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili" (in tal caso sarò necessario produrre copia del contrassegno del parcheggio per disabili e fattura del veicoli con riportato i riferimenti all’agevolazione fiscale L. 104/1992).

La sospensione del fermo amministrativo.
Un’auto sottoposta a fermo amministrativo può essere fatta circolare a condizione che:
- il contribuente paghi per intero le cartelle su cui è posto il fermo. In tal caso si parla di revoca del fermo amministrativo in quanto il debito viene estinto per intero.
- Venga rateizzato il debito (anche tramite il procedimento della cd "rottamazione"). È necessario in tal caso presentare, oltre alla rateizzazione, "un’istanza di sospensione del fermo amministrativo di veicoli", tramite la modulistica prevista da Equitalia, allegandovi il pagamento della prima rata. Questo è il caso di sospensione del fermo amministrativo: il veicolo sarà libero di circolare finché la rateizzazione viene regolarmente pagata, la decadenza della rateizzazione comporta nuovamente il fermo amministrativo.

Il veicolo su cui vi è una sospensione del fermo amministrativo può in linea di principio essere venduto, ma in caso di vendita tramite concessionaria la presenza di una sospensione del fermo amministrativo ne impedisce la vendita in quanto la concessionaria stessa non accetta restrizioni che possono cadere sui nuovi acquirenti derivati dal mancato pagamento della rateizzazione del vecchio venditore.

La vendita di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Una possibile soluzione, forse anche l’unica, per la vendita di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, è intercedere direttamente con Equitalia affinché eserciti il pignoramento sul bene e successivamente il venditore richieda il consenso alla vendita ai sensi dell’art. 52bis comma 2 del D.P.R. 602/73 il quale sancisce: "il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli artt.68, 79 e 80 comma 2 - lett. b con il consenso dell’agente della riscossione il quale interviene nell’atto di cessione che deve essere formalizzato con atto notarile e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso".
Tramite tale procedura quindi Equitalia si impossessa del bene il quale viene venduto tramite richiesta del venditore. L’intero importo della vendita spetta ad Equitalia salvo eventuali eccedenze che verranno successivamente stornate; nel caso in cui perduri sempre un debito Equitalia richiede la rateizzazione dello stesso.

La rottamazione
Per quanto riguarda la rottamazione, essa è interdetta durante tutto il periodo in cui è iscritto il fermo ad una condizione però che di seguito specificata.
La legge impone al titolare del mezzo sottoposto a fermo di custodirlo con diligenza; in particolare il codice della strada prevede che il proprietario faccia "cessare la circolazione e provveda alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio".
Per rottamare un’auto l'interessato deve presentare una richiesta scritta all'Autorità competente dichiarando di essere il proprietario del veicolo/intestatario della carta di circolazione, il luogo ove si trova il veicolo, che il veicolo non è più in grado di circolare, in quanto privo degli elementi essenziali (motore, pneumatici, parti indispensabili per la circolazione) ovvero che è bruciato. Inoltre deve essere dichiarato che sul veicolo è stato iscritto un provvedimento di fermo fiscale. Dovrà essere indicato il luogo ove si trova in sosta il veicolo e il nominativo della ditta ove si intende procedere con la demolizione.
Gli incaricati procederanno quindi, a visitare il veicolo per verificarne e attestarne su relativo verbale, lo stato d'uso. Per poter essere rottamato, ovviamente, il veicolo non dovrà più essere idoneo per la circolazione. Si tratta della c.d. "Dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo", il solo atto che, come previsto dalla circolare ACI, consente la demolizione di un veicolo soggetto a fermo fiscale.
Sulla base della visita, verrà inviata una comunicazione direttamente al Conservatore del PRA, consegnandola al richiedente, attestando che il veicolo non è più atto a circolare, in quanto mancante delle parti essenziali, bruciato, gravemente distrutto o danneggiato. L'interessato quindi dovrà presentare la documentazione ricevuta alla ditta che provvederà al trasporto con carro attrezzi del veicolo e alla sua demolizione. A seguito della demolizione verrà consegnata la relativa attestazione, che dovrà completare la pratica avviata presso l'Autorità competente, al fine di dare certezza che il veicolo sia stato effettivamente e correttamente demolito.
Si precisa che non è necessario aver preventivamente pagato il debito per poter demolire, con la procedura descritta, il veicolo. Sarà cura dell'Autorità competente dare notizia al Concessionario che ha iscritto il fermo, che il veicolo è stato demolito, e che quindi, per poter pretendere il pagamento del debito dovranno intraprendersi altre strade, perché il bene posto a garanzia del pagamento non esiste più.

Sorge ovvio domandarsi però se tale procedura non incentivi la demolizione di un veicolo sul quale è iscritto un provvedimento di fermo, consentendo così di non pagare più il relativo debito. SA tal riguardo bisogna specificare che la procedura descritta può essere adottata solo se il veicolo non è più in grado di circolare, e quindi non ha più un valore commerciale, e non potendo quindi più essere considerato un bene sul quale poter vantare alcun credito; diversamente la procedura non sarà applicabile e l'unica soluzione per "liberare" il veicolo sarà pagare quanto dovuto.

Articolo del:


di Studio Associato Doccini

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