Esame di Stato Commercialisti ed Esperti Contabili


Indetti gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile per l’anno 2016
Esame di Stato Commercialisti ed Esperti Contabili
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2016 l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1° marzo 2016 riguardante l’ "Indizione delle sessioni di esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per i mesi di giugno e novembre 2016″.

Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo avranno inizio in tutte le sedi:
· il 15 giugno 2016 per la prima sessione
· il 16 novembre 2016 per la seconda sessione
Gli esami per l’accesso alla sezione B, invece, inizieranno
· · il 22 giugno 2016 per la prima sessione;
· · il 23 novembre 2016 per la seconda sessione.

I candidati agli esami di Stato dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2016, e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dott. commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; la domanda di ammissione, in carta semplice, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306;
- certificato di compimento del tirocinio, da attestare con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

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di Studio Molinaro

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