Esenzione ICI per gli immobili degli Enti Religiosi


Gli Enti Religiosi, a certe condizioni, non pagano l`imposta. Quali sono tali condizioni?
Esenzione ICI per gli immobili degli Enti Religiosi
Esenzione ICI per gli immobili degli Enti Religiosi
Premessa
L’Ente Religioso è annoverato tra gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la nozione di Ente Ecclesiastico indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico e non è intrinseca alla natura dell’ente né a quella che lo stesso riveste ai fini del diritto canonico ed è, detta nozione, attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività effettivamente posta in essere, che deve perseguire fini di religione e di culto.

La legge 222/1985 ed altre disposizioni hanno regolato i rapporti Stato Chiesa in ordine alle norme di diritto canonico e di diritto civile, da applicare.

Per il trattamento tributario degli Enti Ecclesiastici va fatto riferimento all’art. 20 della Costituzione la quale afferma che il fine di religione e di culto non può essere causa di speciali limitazioni legislative ne di speciali gravami fiscali per la costituzione la capacità giuridica ed ogni forma di attività dell’Ente. La legge 121/1985 precisa inoltre che le attività degli enti ecclesiastici diverse da quelle di religione o di culto sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime. Oltre alla attività istituzionale, le comunità religiose svolgono all’interno delle unità immobiliari di proprietà, anche altre attività, ad esempio didattiche, costituite da scuole private religiose primarie e/o secondarie, dove, in adesione agli scopi istituzionali e religiosi dell’Istituto, seguendo le direttive della Chiesa, si occupano dell’educazione dell’infanzia e della gioventù. L’attività didattica intesa come missione, condotta con diligenza e secondo il Carisma di ogni comunità, trova riscontro nella quotidianità nella quale gli Istituti, attraverso personale religioso e non, svolgono l’attività suddetta, vale a dire che se da un lato esiste una scuola privata religiosa dall’altro si tiene comunque conto nella gestione delle rette, delle famiglie più povere e di quelle che non riescono a sostenere totalmente o parzialmente gli oneri delle stesse.

Naturalmente tutto ciò se da una parte incide sul risultato della gestione, dall’altro, unitamente ad altri elementi caratterizza l’indirizzo non commerciale dell’attività.

La norma di riferimento che sancisce l’esenzione ICI per le fattispecie in questione è costituta dall’art. 7 comma 1 lettera d ed i del D.Lgs. 504/92 come novellato dalla L.2/12/2005 n.248 di conversione del D.L. 30/9/2005 n. 203 ulteriormente modificato dall’art. 39 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, per effetto del quale il comma della 2 bis della L 2 dicembre 2005 n 248 è stato sostituito dal seguente: " l’esenzione disposta dall’art. 7 , comma 1 lettera i del D.L.gs. 504/92 s’intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale." La stessa norma stabilisce quindi che sono esenti da ICI " gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87 comma 1 lett. c ( ora art. 73 comma 1 lett. c ) del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a della Legge 20 maggio 1985 n. 222."

Autorevoli interpreti, tra cui il Comune di Roma in occasione di una richiesta di Interpello, hanno precisato che le ipotesi di esenzione previste dal citato art. 7 comma 1 lett. i del D.Lgs 504/92 discendono sia dalla natura del soggetto, sia dalla destinazione degli immobili sia da entrambi.

Quindi ai fini della spettanza dell’esenzione in commento è necessario, che l’utilizzo dell’immobile, oltre che avvenire direttamente ad opera dell’ente non commerciale, concretizzi in se stesso l’esercizio di una delle attività tassativamente indicate dalla norma ( assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) nonché le attività di cui all’art. 16 lett. a della legge 20 maggio 1985 n. 222 ( espressamente richiamata dalla legge sull’ICI ossia, le attività di religione o di culto e cura della anime alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana); il legislatore, nell’introdurre l’imposta comunale sugli immobili, ha voluto che le attività di carattere religioso ed altre strettamente connesse fruiscano dello stesso trattamento di favore. (Cassazione Sent. N. 4645 8/3/2004).

Sotto il profilo soggettivo gli istituti religiosi per lo più costituiti sottoforma di Enti Morali giuridicamente riconosciuti sicuramente sono da inquadrare tra i soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. e del DPR 917/86 mentre non tutti gli immobili posseduti potrebbero essere utilizzati, per l’esercizio delle attività indicate nella lettera i dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92 ( assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali e sportive) nel senso che quelli utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali o per fini di lucro ( vedi ad esempio la locazione degli stessi a terzi per finalità commerciali e non religiose, la gestione di alberghi e/o case per ferie, ecc gestiti con le finalità commerciali proprie di dette attività ) non si giovano dell’esenzione in commento. E’ cosa senz’altro diversa se la casa per ferie è utilizzata senza finalità di lucro, per ospitare religiosi provenienti da atre sedi dell’organizzazione o da Organizzazioni religiose diverse, famiglie bisognose e/o pellegrini.

Pertanto alla luce della previsione normativa della lettera i comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 504/92 la condizione necessaria per fruire dell’esenzione è costituita dal fatto che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali e destinati allo svolgimento di attività oggettivamente non commerciali.

Secondo la previsione dell’art. 7 comma 1 lett.d del D.Lgs. 504/92 la condizione necessaria per fruire della esenzione in questione è che i fabbricati e le loro pertinenze siano destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione. In questa fattispecie rientrano le abitazioni dei religiosi, le cappelle, l’oratorio, il cinema parrocchiale, la biblioteca parrocchiale, ecc purché in essi non vengano esercitate attività commerciali.

Conclusioni
Alla luce di quanto precisato e a norma dell’art. 7 del D.Lgs. 504/92 come modificato dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248 e dal D.L. 223/06 convertito nella L. 248/2006, si ritiene applicabile l’esenzione ICI agli immobili di proprietà di Enti Religiosi utilizzati, direttamente, da questi ultimi per lo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla norma.

In altri termini nell’immobile dove vengono svolte le attività di istruzione alle condizioni sopra indicate, si manifestano le condizioni per le quali è prevista l’agevolazione, vale a dire che l’attività suddetta non avente natura esclusivamente commerciale costituisce, unitamente all’altro requisito soggettivo, (ente non commerciale) le condizioni per l’esenzione da ICI ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera i del D.Lgs. 504/92.

Per gli immobili utilizzati per l’esercizio del culto compatibile con gli artt. 8 e 19 della Costituzione come innanzi precisato, si riscontra la presenza del duplice requisito possesso- utilizzo dell’immobile da parte del soggetto no profit rendendosi applicabile l’esenzione ICI prevista dall’art. 7 lett. d del D.Lgs. 504/92. (Ordinanza Corte Costituzionale n. 429 del 6/12/2006).

Naturalmente le condizioni esonerative del tributo in questione, poiché costituiscono norme di carattere eccezionale, derogatorie dei normali principi di imponibilità, in quanto derivanti da scelte discrezionali del legislatore tributario, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva ove non ricorrano gli estremi della irragionevolezza e del contrasto con il sistema normativo, come stabilisce l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Antonio Di Paola

Articolo del:


di Antonio Di Paola

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse