Estinzione del reato per condotte riparatorie


Un agile commento all'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie del reo, quale strumento legislativo per deflazionare il sistema processuale penale.
Estinzione del reato per condotte riparatorie

Il disposto dell’art. 162 ter c.p.

La finalità di deflazionare il sistema processuale penale è la ratio ispiratrice della scelta legislativa di introdurre nell’ordinamento l’art. 162 ter c.p. rubricato “Estinzione del reato per condotte riparatorie”.

La norma in questione dispone che “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Il risarcimento del danno, inoltre, può essere “riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Il legislatore ha poi esteso l’operatività della disposizione, prevedendo che “Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma”. È stata, dunque, garantita la possibilità per l’imputato di richiedere al Giudice, in presenza di fondate ragioni specificamente normate, un ulteriore termine per provvedere alla formulazione dell’istanza corrispondente ad un periodo di sospensione del tempo per la prescrizione del reato.

L’esito positivo delle condotte riparatorie di cui all’art. 162 ter c.p. determina l’estinzione del reato.

La disposizione in parola, inserita nel codice dall’art. 1 comma 1 L. 23.06.2017 n. 103 ed entrata in vigore il 4 agosto 2017, ha subito una immediata modifica a mezzo dell’art. 1 L. 04.12.2017 n. 172, che ha escluso dall’ambito di operatività della norma il reato di stalking.

Campo applicativo

L’art. 162 ter c.p. può trovare applicazione di fronte ai reati procedibili a querela della persona offesa. Si badi, non tutti ma soltanto le fattispecie per le quali la querela non è soggetta a remissione. Non può essere estinto secondo la disposizione codicistica in commento il delitto di violenza sessuale, in cui la querela proposta dalla persona offesa è, a mente dell’art. 609 septies c.p., irrevocabile.

La scelta legislativa tende a riconoscere all'imputato la possibilità di estinguere il reato, qualora egli ripari interamente il danno cagionato ovvero elida le conseguenze dannose o pericolose dello stesso. Va osservato che l’applicazione dell’istituto non è soggetta ad accettazione da parte della persona offesa, potendo il Giudice che ritenga congrua l’offerta dichiarare comunque il reato estinto.

In ogni caso, tale pronuncia non impedisce la confisca obbligatoria disciplinata dall’art. 240 comma 2 c.p., vale a dire la confisca avente ad oggetto le cose che costituiscono il prezzo del reato; dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione di taluni reati; delle cose la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione costituisce reato.

Trattasi evidentemente di un istituto giuridico che rappresenta la tipica espressione del concetto di giustizia riparativa evocato dalla Direttiva 2012/29/UE, la cui essenza trova origine nello scopo precipuo di ripristinare il rapporto tra autore del reato e vittima.

Riparazione del danno

La riparazione può avvenire mediante il versamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento per il danno cagionato alla persona offesa o mediante la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato attraverso eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose.  L’ordinamento riconosce al reo la facoltà di chiedere che il pagamento avvenga in forma rateale.

Ad ogni modo, il Giudice deve sentire le parti sulla richiesta formulata dall’imputato (persona offesa o parte civile e Pubblico Ministero), pur non essendo vincolato all’eventuale espresso consenso o dissenso.

L’esclusione del reato di stalking

Una delle prime decisioni applicative dell’art. 162 ter c.p. è stata la pronuncia dell'Ufficio delle Indagini preliminari di Torino n. 1299 del 2017, con la quale veniva dichiarato estinto il reato di stalking a seguito di un'offerta reale da parte dell'imputato per la somma di € 1.500,00.  Tale offerta non era accettata dalla vittima, ma veniva ritenuta congrua dal Giudice che dichiarava estinto il reato.

Il clamore suscitato da una simile decisione, nel caso di un reato rilevato come tanto odioso, ha portato il legislatore ad operare nell’immediato un correttivo alla norma, prevedendo l’esclusione espressa della fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. dall’ambito applicativo.

Si rileva, da ultimo, che la giurisprudenza di legittimità ha definito con trame piuttosto strette il raggio d’azione della disposizione in commento, arrivando ad argomentare che non basta la mera restituzione del bene sottratto ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie, presupponendo l’istituto condotte restitutorie o risarcitorie spontanee del reo volte ad incrementare la sfera giuridica della persona offesa (in tal senso, Cass. Pen., sez. V, 21 gennaio 2021 n. 2490, che non ha riconosciuto ravvisabile in alcun modo il comportamento positivo e volontario previsto dalla norma speciale per l’estinzione del reato perseguibile a querela”, negando la possibilità di considerare la restituzione del bene oggetto di furto all’addetto alla vigilanza del negozio quale espressione di una scelta spontanea del ladro, non potendo egli comportarsi diversamente una volta scoperto).

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di Avv. Silvia Paoletti

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