Estorsione a mezzo ricarica "Postepay"
1. Con la pronunzia del 26 giugno 2017 il Tribunale di Perugia emetteva declaratoria di incompetenza territoriale nel procedimento contro M.M.V e R.A., imputati per il delitto di estorsione aggravata commessa nei confronti di C.F., persona offesa la quale, dietro minaccia, veniva costretta a effettuare ripetuti versamenti di danaro, ad appannaggio dei due, a mezzo ricarica di carta “postepay” nella di loro disponibilità.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale (nonostante le ricariche fossero eseguite tutte in un ambito geografico perfettamente rientrante nel proprio distretto di competenza), facendo riferimento ad altri elementi: i Giudici davano così decisivo rilievo al luogo in cui insisteva l’Ufficio postale adito ai fini dell’attivazione della carta, addirittura ai luoghi in cui la stessa era stata utilizzata per eseguire i prelievi e i pagamenti, pure luogo di residenza della persona offesa.
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2. Sull’aspetto maggiormente interessante ai fini del presente studio, ossia quello inerente il momento di consumazione del delitto de quo, è ormai pacifica giurisprudenza di legittimità [1] attestante perfezionarsi del reato quando ormai realizzati l’ “ingiusto profitto” e l’ “altrui danno” di cui la norma dice. Resta a tal punto da chiarire come tale predicato si attagli a quanto d’interesse, connotandosi lo stato dei fatti per almeno tre aspetti salienti in tal senso: il luogo in cui il versamento è effettuato, il luogo di attivazione della carta, il luogo di prelievo o spesa delle somme di danaro.
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3. Va detto che tale questione genera interessanti spunti interpretativi stante anche la carenza di pronunzie, della Suprema Corte, in merito alle problematiche più strettamente legate al delitto di estorsione; invero, i Giudici di Cassazione hanno avuto modo di esprimersi a più riprese su vicende penali caratterizzate da illegittimo utilizzo di carta “postepay” e, anche se più specificamente trattandosi di truffe online eseguite mediante utilizzo di detto supporto, non trascurabili sono i profili di coincidenza e identità inerenti il nodo dell’individuazione del Giudice territorialmente competente. Mutatis mutandiis, infatti, il momento consumativo del delitto in ultima menzione è quello coincidente con l’occorrere del nocumento patrimoniale, alla vittima, e quello dell’illegittimo conseguimento del profitto da parte dell’agente. Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto di che esprimersi con nettezza: il luogo in cui viene eseguito il versamento è senza dubbio da identificarsi come locus ommissi delicti, dacché l’operazione in parola realizza, a un tempo: “[...] sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata [...] sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima [...]” [2].
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4. Orbene, occorre riconoscere la non trascurabile entità dell’opera interpretativa svolta dal Tribunale di Perugia (con i cui esiti, si chiarisce subito, non si ritiene poter essere concordi) per addivenire al diniego della propria competenza[3]. In tal senso, infatti, i Giudici fondano il proprio argomento operando una analogia con una particolare declinazione del delitto di truffa, ossia la truffa contrattuale effettuata mediante vendita di beni online a fronte di pagamento via bonifico bancario. In tale particolare ipotesi [4], la Suprema Corte ha effettivamente riconosciuto, quale criterio di individuazione della competenza per territorio, quello del luogo in cui l’agente entra nella titolarità dell’indebito profitto e ingiusto, ossia quello in cui l’agente ha il conto corrente di destinazione delle somme corrisposte tramite bonifico.
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5. Le argomentazioni che i Giudici pongono a fondamento del proprio orientamento sono molteplici. Sostiene, in primis, il Tribunale, l’erroneità di quanto asserito dai Giudici di Cassazione nel voler la contestualità dell’evento danno con l’evento ingiusto profitto potendo “[...] agevolmente configurarsi [...] numerose ipotesi nelle quali gli eventi di danno e di ingiusto profitto si realizzano, pur a fronte di un trasferimento di fondi effettuato mediante ricarica su carta postepay, in luoghi ed in tempi diversi [...]”[5]. A completamento della propria tesi, soprattutto, i Giudici di merito (in maniera abbastanza articolata, per vero) intervengono concettualmente sulla questione del momento della effettiva disponibilità della somma di danaro: da principio, stigmatizzano la non effettività e concretezza del possesso della somma trasferita all’immediato seguito dell’atto di disposizione; e, in replica alla tesi per cui caratteristica peculiare del movimento di danaro a mezzo “postepay” sarebbe l’irreversibilità della operazione, oppongono che la odierna prassi economico-bancaria conosce altri fenomeni dalle analoghe caratteristiche (vaglia postale, bonifico bancario a ridosso dei termini ultimi di esecuzione dello stesso).
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Ancora. Sempre al fine di individuare il locus commissi delicti in quello di conseguimento del profitto da parte del reo, degno di attenzione (sebbene non condivisibile la tesi), risulta essere pure il distinguo che i Giudici effettuano tra le due eventualità che la carta in parola faccia o non faccia riferimento a un conto corrente: nel primo caso, quello in cui la carta sia “[...] appoggiata su un conto corrente bancario o postale [...]”, territorialmente competente sarebbe il Tribunale del luogo in cui è la filiale o l’ufficio che ha visto la creazione del conto; diversamente, si dovrebbe guardare – addirittura – all’ubicazione dell’esercizio commerciale presso cui è stata utilizzata la carta o dello sportello da cui si è prelevato.
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6. Eppure, le argomentazioni sopra riportate, addotte dai Giudici di merito a fondamento della declaratoria di incompetenza e anche tese a superare quanto sancito dalla Cassazione penale sul punto[6] non solo non ci paiono condivisibili, ma risultano in parte contraddittorie rispetto alla stessa presa di posizione. La tesi della disponibilità “giuridica” e non concreta della somma di danaro estorta, che eliderebbe quel carattere di immediatezza della disponibilità della stessa, e che rappresenta il fulcro dell’obiezione a quanto invece attestato dalla S.C., reca una criticità implicita: infatti, siffatto connotato avrebbe pure la disponibilità di una somma di danaro versata su carta postepay “appoggiata” a conto bancario o postale (come da esempio proposto in sentenza)! Nemmeno, da ultimo, può aderirsi all’altra osservazione compiuta dal Tribunale, ossia quella relativa al rischio di dispersione di attività investigativa [7], ben potendo aver luogo la spesa delle somme oggetto della condotta estorsiva in luoghi diversi e anche lontani tra loro, con conseguente, inevitabile, coinvolgimento delle Autorità giudiziarie e di polizia delle zone interessate.
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[1] Cfr. ex multiis: Cass. Sez. II. Pen. N. 25666 del 19 maggio 20019; Cass. Sez. II. Pen. n. 9024 del 5 novembre 2013. Sul momento del versamento su postepay come momento consumativo del delitto (immediata disponiilità della somma- definitiva perdita da parte della vittima) cfr., su tutte: Cass. Sez. II. Pen. n. 14730 del 10 gennaio 2017).
[2] Cass. Sez. I Pen. n. 25230 del 13 marzo 2015.
[3] Vale la pena di ricordare il disposto dell’art. 8 c. 1 c.p.p. (rubricato “regole generali”) il quale, in maniera estremamente sintetica, stabilisce che: “La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato”.
[4] Invero, è solo una pronunzia degli Ermellini a suffragio di questo peculiare orientamento e con riguardo alla truffa contrattuale in ipotesi di vendita online e con pagamento tramite postepay (Cass. Sez. II Pen. n. 7749 del 4 novembre 2014).
[5] Così in sentenza.
[6] Il locus commissi delicti sarebbe, inderogabilmente, quello in cui si opererebbe il versamento delle somme estorte.
[7] “[...] si assisterebbe ad una molteplicità di iscrizioni presso ciascuna Procura della Repubblica in dipendenza dei più disparati luoghi di residenza o domicilio delle singole persone offese, con conseguente pregiudizio [...] dell’attività investigativa e di coordinamento nonché con un’inutile moltiplicazione dell’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura. [...]
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