F24 le regole per un pagamento corretto


Il giorno 30 è stato un ulteriore TAX DAY. Molti contribuenti hanno versato tramite il modello F24 le imposte. Quali le regole per il pagamento?
F24 le regole per un pagamento corretto
Analiziamo i diversi casi:

F24 TITOLARI DI PARTITA IVA
Per i soggetti titolari di partiva Iva vi è l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso modalità telematiche. Questo può avvenire in modo diretto o per il tramite di intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf ecc.) attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento)

PRESENTAZIONE F24 PRIVATI
I contribuenti non titolari di partita Iva («privati», compresi i soci di società), possono, invece, presentare il modello F24, purché senza utilizzo di creditiin compensazione, oltre che attraverso modalità telematiche (sia in proprio che tramite intermediari), anche in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione, senza alcun limite d’importo. È stato, infatti, rimosso il limite preesistente che per importi superiori a 1.000 euro obbligava a passare per il pagamento telematico

COMPENSAZIONI: MODELLO F24 A ZERO
In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita iva valgono le medesime regole (articolo 11, comma 2, del Dl 66/2014, come modificato dall’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193/2016). Possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi «F24 web» o «F24 online» dell’agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel (no home banking), oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe («F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico»)

SALDO A DEBITO TITOLARI P. IVA
Per i soggetti titolari di partita Iva vige l’obbligo di utilizzare solo i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

SALDO A DEBITO PER I PRIVATI
Per i privati, a differenza dei soggetti titolari di partita Iva, gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale a debito (maggiore di zero), possono essere presentati solo per via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, ma anche attraverso gli intermediari della riscossione (home banking) convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste italiane e agenti della riscossione)

COMPENSAZIONI DEBITI >1.500 €
La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro. Il blocco riguarda in particolare, le imposte dirette, l’Iva, l’Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (circolare 13/E/2011) ed è superabile con il pagamento all’agente della riscossione dell’intero debito scaduto. Nell’ottica di liberare i crediti disponibili per la compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione utilizzando il codice tributo «Ruol» (risoluzione 18/E/2011)

VISTO IN DICHIARAZIONE
Il visto di conformità deve essere obbligatoriamente apposto sulle dichiarazioni da tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale crediti Iva, imposte dirette ed Irap superiore a 5mila euro. Per il credito Iva l’obbligo riguarda sia il credito da dichiarazione annuale che quello scaturente dalla presentazione di un’istanza infrannuale. Per imposte dirette e Irap la compensazione può essere gestita anche prima della presentazione della dichiarazione annuale vistata

COMPENSAZIONI SENZA VISTO
Secondo quanto chiarito dalla risoluzione 68/E/17 rimane comunque sempre libera, nel senso che non necessita di alcun visto di conformità, la compensazione interna o verticale (tributo su tributo) in F24.
In questo caso è ancora consentito l’invio della delega oltre che attraverso Entratel o Fisconline anche per il tramite dei servizi di internet banking (ad esempio, Ires a saldo 2016 e secondo acconto 2017)

SANZIONI SU COMPENSAZIONI ERRATE
Il contribuente, che compensa senza l’apposizione del visto, oppure nel caso in cui il visto sia stato apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, si applica ordinariamente nella misura del 30 per cento. Inoltre in caso di indebita compensazione, in sede di riversamento dell’imposta stessa non sarà più possibile compensarla a sua volta con altri crediti vantati, né al momento dell’emissione dell’avviso né successivamente all’iscrizione a ruolo

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di Studio Bitetti - Fiscale

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