Fatturazione elettronica, nuovi codici dal 1° gennaio 2021


Dal 1° gennaio 2021 vengono soppressi i codici Natura N2, N3 e N6 ed al loro posto sono stati istituiti dei nuovi sottocodici
Fatturazione elettronica, nuovi codici dal 1° gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021 vengono soppressi i codici Natura N2, N3 e N6 ed al loro posto sono stati istituiti dei nuovi sottocodici.

Di seguito si espone l’elenco aggiornato che dovrà esser utilizzato per la fatturazione elettronica.

Nuovi codici Natura Operazione che da 7 passano a 21 (in grassetto quelli nuovi) :
•    N1 escluse ex art.15
•    N2 non soggette (non più valido dal 1° Gen 2021 soppresso)
•    N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
•    N2.2 non soggette – altri casi
•    N3 non imponibili (non più valido dal 1° Gen 2021 soppresso)
•    N3.1 non imponibili – esportazioni
•    N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
•    N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
•    N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
•    N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
•    N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
•    N4 esenti
•    N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
•    N6 inversione contabile (non più valido dal 1° Gen 2021 soppresso)
•    N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
•    N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
•    N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
•    N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
•    N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
•    N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
•    N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
•    N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
•    N6.9 inversione contabile – altri casi
•    N7 IVA assolta in altro stato UE

Allo stesso tempo, sono stati introdotti due nuovi codici errore, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Codice 00445 (File xml della Fattura elettronica)

  • in caso di fatture ordinarie non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione,
  • in caso di fatture semplificate non è più ammesso il valore generico N2 o N3 come codice natura dell’operazione.

Codice 00448 (File xml dell’esterometro)

non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.

 

Riepilgo dettagliato delle operazioni distinte per natura operazione e sintesi applicativa.

Codice  Tipologia operazione  
N1 Escluse ex art. 15

Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art.

15, DPR n. 633/72. In particolare, va utilizzato per:

- le somme dovute a titolo di interessi moratori / penalità per ritardi / altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario / committente;

- i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali (tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota IVA più elevata);

- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte    in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

N2.1 Non soggetteex artt. da 7 a 7-septies

Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE34 del mod. IVA.

Relativamente alle operazioni di cui alla lett. a) del citato comma 6-bis, deve essere inserita la dicitura “Inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

Trattasi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell’imposta.

Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6   (come

sopra accennato, soppresso dall’1.1.2021).

 

N2.2 Non soggette altri casi

Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:

- fatture emesse da un contribuente forfetario;

- operazioni c.d. “monofase” ex art. 74, DPR n. 633/72 (ad esempio, editoria). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2017,  n. 87/E  e confermato nella  FAQ 27.1 .2018, n. 15, per le fatture fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo “Natura” va indicato il codice N2. A decorrere dall’1.1.2021, per le operazioni in esame  non può essere riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice N2.2;

- quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta nella misura del 40%.

N3.1 Non imponibili esportazioni Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari / commissionari  di questi, eseguite mediante trasporto / spedizione di beni fuori dall’UE, a cura o a nome del cedente / suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con   trasporto/ spedizione fuori dall’UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. g),   DLn. 331/93.Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 2 del mod. IVA.
N3.2 Non imponibili cessioni intraUE

Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93, tra le quali sono comprese:

- l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE);

- l’ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al  proprio cessionario di un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta (triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale);

- le cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f), DL n. 331/93;

- le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72, effettuate da produttori agricoli ex art. 34, DPR n. 633/72; 

- le cessioni di beni ex art. 58, comma 1, DL n. 331/93, ossia,  nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari  di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato UE a cura o a nome del cedente nazionale.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 3 del mod. IVA.

N3.3 Non imponibili cessioni verso San Marino Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 4 del mod. IVA.
N3.4

Non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 5 del mod. IVA. Il codice va utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario / committente debitore dell’imposta.

Ad esempio, dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero), oppure in caso di trasmissione di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93 (per acquisti esenti, ai sensi della citata norma, va utilizzato il codice N4).

N3.5 Non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento

Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE31 del mod. IVA.

Il codice va utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nei seguenti casi:

- tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni;

- tipo documento TD23, estrazione beni da un deposito IVA introdotti ex art. 50, comma 4, lett. c), DL n. 331/93.

N3.6 Non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice va utilizzato in caso di fattura per:

-  cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;O   cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall’UE    ex  art.38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;

- cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), DL n. 331/93;

- trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50- bis, comma 4, lett. i), DL n. 331/93.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE32 del mod. IVA.Il codice va utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, neiseguenti casi:
- tipo documento TD18, integrazione  per  acquisto  intraUE  di beni con introduzione in un deposito IVA;

- tipo documento TD19, integrazione per acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito IVA.

N4 Esenti Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93, che non viene integrato con l’IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.
N5 Regime del margine IVA non esposta in fattura

Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata).

L’Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha precisato che, il codice N5 va utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.

Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. e), DPR n. 633/72.

Inoltre, poiché in tali tipologie di fatture il cedente / prestatore non indica separatamente l’imposta, nel campo “imponibile importo” va riportato il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.

N6.1 Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 2 del mod. IVA.

N6.2 Inversione contabile cessione di oro e argento puro

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del mod. IVA.

N6.3 Inversione contabile subappalto nel settore edile

Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 4 del mod. IVA.

N6.4 Inversione contabile cessione di fabbricati Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72. Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 5 del mod. IVA.
N6.5 Inversione contabile cessione di telefoni cellulari

Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per  le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 6 del mod. IVA.

N6.6 Inversione contabile cessione di prodotti elettronici
 
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 7 del mod. IVA.
N6.7 Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 8 del mod. IVA.
N6.8 Inversione contabile operazioni settore energetico

Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72.

Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 9 del mod. IVA.

N6.9 Inversione contabile altri casi Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile.Tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committenti UE per le quali va indicato il nuovo codice N2.1.
 
N7 IVA assolta in altro Stato UE


Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA, ossia:
- vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett.b), DL n. 331/93;

- prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione  ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f) e g), DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS.Si rammenta che, a decorrere dal 10.6.2020, l’art. 1, D.Lgs. n. 45/2020 ha abrogato le predette disposizioni, introducendo il nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72.Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice N7.
 

 

Dal 01 Gennaio 2021 sono stati istituiti nuovi codici per Tipo documento.

Di seguito si espone l’elenco aggiornato che dovrà esser utilizzato per la fatturazione elettronica.

 

Nuovi Codici Tipo Documento che da 7 passano a 18 (in grassetto quello nuovi):

Codice Descrizione
TD01 Fattura
TD02 Acconto/anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito
TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

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Articolo del:


di Walter De Carolis

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