Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario


Strumenti utili al fine di diminuire i procedimenti iscritti in Commissione tributaria?
Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario
Gli istituti deflattivi sono nati principalmente per raggiungere un duplice obiettivo: ridurre o prevenire i contenziosi tributari e assicurare una maggiore efficacia all‘attività accertativa.
Infatti, gli istituti deflattivi del contenzioso tributario sono denominati anche "istituti premiali", in considerazione del fatto che premiano il contribuente che manifesta la volontà di volere aderire ad uno di essi previa riduzione della sanzione irrogata prevista per quella specifica violazione tributaria.
Ma vediamo i principali istituti deflattivi.

Il contraddittorio preventivo
Sul contraddittorio preventivo, disciplinato dall‘art. 15 del D. Lgs. n. 218, si è molto discusso negli ultimi mesi poiché ancora oggi la normativa di riferimento non è particolarmente chiara.
In particolare, in tema di tributi "non armonizzati", l‘obbligo dell‘Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l‘invalidità dell‘atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Diversamente, per quanto riguarda i tributi "armonizzati", la mancata osservanza dell‘obbligo, da parte dell‘Amministrazione finanziaria, del contraddittorio endoprocedimentale implica, anche in campo tributario, l‘invalidità dell‘atto; a condizione, però, che in sede giudiziale, il contribuente/ricorrente abbia fatto salvo l‘onere di evidenziare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede stragiudiziale, qualora fosse stato attivato il contraddittorio tra le parti interessate.

L‘accertamento con adesione
L‘accertamento con adesione è sicuramente lo strumento stragiudiziale più utilizzato sia dai contribuenti, sia dall‘Amministrazione finanziaria, assicurando alle parti convenute il duplice vantaggio: a) di vedersi ridotte ad un terzo del minimo le sanzioni previste dalla legge per la violazione tributaria commessa; b) di sospendere di 90 giorni il termine utile per la proposizione del ricorso.
Si tratta di un istituto premiale applicabile anche ai tributi locali. Per certi versi, è un istituto deflattivo molto simile al reclamo/mediazione; non a caso da molti considerati veri e propri doppioni. Infatti, dopo il 1° gennaio 2016, più di qualche comune non lo ha previsto nel regolamento comunale.

La definizione agevolata
La definizione agevolata delle sanzioni (denominata anche definizione in via breve) è un istituto premiale che trova la sua ratio nel fare salva la possibilità per il contribuente di estinguere l‘obbligazione sanzionatoria collegata alla violazione tributaria commessa, previo pagamento di un importo, entro un termine stabilito ex lege. Si tratta di una sanatoria che riguarda unicamente le sanzioni, non implicando la definizione del merito che potrà, comunque, essere contestata dal contribuente in sede giudiziale.
È chiara la ratio dell‘istituto, poiché consente all‘Amministrazione finanziaria di incassare subito le somme riconducibili all‘aspetto sanzionatorio, sia pure in misura ridotta, facendo comunque salva la possibilità per il contribuente di proporre ricorso alla Giudice tributario.

L‘autotutela
L ‘autotutela è l‘altro istituto che ha avuto una notevole valenza pratica in chiave deflattiva.
Si tratta in sostanza del potere di ritiro degli atti di accertamento, emessi dall‘ente impositore, ritenuti illegittimi; il provvedimento può riguardare l‘atto impositivo nella sua totalità, ma può anche riguardare l‘atto solo in parte, si parla in tal caso di rettifica parziale, con efficacia ex tunc.
Non è, tuttavia, esclusa la possibilità che tale istituto intervenga ex post rispetto all‘instaurazione del giudizio, ossia dopo che il contribuente/ricorrente abbia già depositato il ricorso, attivando così il giudizio tributario.
È questa una previsione normativa che ha sollevato questioni di illegittimità costituzionale, soprattutto nella parte in cui prevede la compensazione delle spese di giudizio, pur avendo l‘ente impositore ammesso
l‘illegittimità dell‘atto emesso e notificato a carico del contribuente. Tuttavia, in tutte le sue pronunce, la Suprema Corte ha sempre rigettato tali questioni di illegittimità.
A differenza dell‘accertamento con adesione - che sospende per 90 giorni il termine utile per la proposizione del ricorso - la richiesta di autotutela da parte del contribuente non implica alcuna sospensione, continuando pertanto a decorrere il termine di 60 giorni utili per la proposizione del ricorso.

La conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è un altro istituto deflattivo, particolarmente importante, a cui sono state apportate recenti modifiche, vigenti dal 1° gennaio 2016.
Nel caso in cui l‘accordo conciliativo sopravviene in pendenza di giudizio, allorquando l‘udienza di trattazione non è stata ancora fissata, il Presidente di Sezione provvede con decreto a disporre l‘estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione delle parti, evidenziata su espressa istanza delle stesse. In tal caso, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell‘accordo conciliativo, nel quale dovranno essere indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione giudiziale nel corso del giudizio di primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto ex lege, in caso di perfezionamento dell‘accordo conciliativo nelle more del giudizio di secondo grado. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell‘accordo conciliativo; stessa cosa dicasi in caso di pagamento rateale, previo pagamento della prima rata entro gli stessi 20 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell‘accordo.

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento
Uno dei provvedimenti di maggiore rilievo è quello riguardante la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, detta anche "rottamazione delle cartelle esattoriali".
In sostanza, è fatta salva la possibilità per i contribuenti morosi di definire i carichi pendenti inclusi in ruoli affidati all‘agente della riscossione dal 2000 al 2016, potendo il soggetto interessato estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo pertanto al pagamento integrale dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi.
Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell‘anno 2017 e il restante 30% nell‘anno 2018, è effettuato il pagamento per l‘importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari importo, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018 attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l‘anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre, novembre;
b) per l‘anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.
.Ai fini della definizione, è fatto obbligo per il contribuente interessato di presentare apposita istanza all‘agente della riscossione facendo pervenire la domanda entro e non oltre il 31 marzo 2017.
L‘istituto in questione non si è mostrato particolarmente conveniente per i carichi iscritti a ruolo, aventi ad oggetto importi elevati, riconducibili sia a persone fisiche che a società di capitali e società di persone mentre è risultata interessante soprattutto per piccoli importi, riconducibili, per lo più, a bolli auto non pagati, a contravvenzioni al codice della strada accumulatisi negli anni, ecc... Non è un caso che, ad oggi, le istanze per definizione agevolata delle cartelle di pagamento inoltrate all‘agente della riscossione ammontino a circa 400 ‘000.

Articolo del:


di Avv. Giuseppe Durante

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