Gli usi e i limiti della cannabis light dopo la L. 242/2016


La cannabis legale, o canapa, è diventata legale in Italia a partire da 2016, con la legge 242. Ma quali sono le differenze e gli usi consentiti dalla legge?
Gli usi e i limiti della cannabis light dopo la L. 242/2016

La cannabis legale, è anche definita canapa ed è diventata legale in Italia a partire da 2016, con la legge 242. Si tratta di una marijuana depotenziata, nella quale il THC, tetraidrocannabinolo, non deve superare lo 0,2% per i venditori e lo 0,6% per gli agricoltori.

Necessaria è la distinzione tra marjuana legale, terapeutica e illegale. In tutte le varietà ci sono diverse sostanze psicoattive, alcune stupefacenti, come il THC, cioè il tetraidrocannabinolo, in grado di rendere la piante illegale in molti paesi. È infatti la concentrazione di tale sostanza a rendere la pianta illegale, pertanto sarà legale e commercializzabile la cannabis che non supera il limite dello 0,2%, mentre è possibile coltivarla fino allo 0,6%, come sottolineato anche dalla recente “circolare Salvini”.

Differente discorso va fatto per la cannabis terapeutica, che presenta concentrazioni più elevate di TCH, da utilizzare esclusivamente per uso medico.  

Quando si parla di marijuana legale si fa riferimento alla canapa (quasi priva di Thc) o alla cannabis light.

La base normativa della cannabis legale è rappresentata dalla l. 242/2016, che ha reso possibile la coltivazione e la vendita della pianta con basso contenuto di Thc, cioè con un limite di 0,2%, e una tolleranza che arriva allo 0,6%.  Ciò significa che chiunque può coltivare tale pianta, nei limiti della normativa, pena il sequestro e/o la distruzione del raccolto.

In particolare, la normativa in vigore in Italia stabilisce che è possibile coltivare la pianta solamente se il seme è stato prima certificato. A sua volta, il vivaista dovrà conservare la documentazione di acquisto della semente certificata per almeno un anno e, comunque, fino al momento in cui la pianta è in vendita. L'obiettivo di tale cautela è evidente: permettere alla pianta di disporre di una sorta di “carta di identità”, permettendo agli operatori del settore (e naturalmente al cliente finale) di capire da dove viene la pianta e ottenere la piena tracciabilità. Da quanto sopra deriva che l'importazione delle piante espone a rischi particolarmente sensibili. E i prodotti derivati? La legge italiana consente di ottenere prodotti dalla pianta, ma solamente se questi hanno un TCH inferiore allo 0,6%. Sotto questa soglia, infatti, il legislatore nazionale ritiene che i prodotti derivati non possano generare alcun effetto psicotropo e che, dunque, non possano essere pericolosi per la salute. Entro questi limiti, dunque, è ben possibile ricavare dai semi di canapa altri prodotti, anche alimentari (si pensi a oli, pane o biscotti), fibre per l'abbigliamento, e così via. Ogni prodotto commercializzato nei cosiddetti grow shop deve avere un’etichetta esplicativa con i relativi valori. Se esiste una discrepanza tra il contenuto e quanto dichiarato nella confezione, si rischia un procedimento penale.

Secondo la normativa, la pianta può essere usata per diversi scopi, ad esempio:

•    come ingrediente in ambito alimentare, per il pane, la pasta, i biscotti, l’olio, ricco di proteine e con un ottimo bilanciamento tra omega 3 e 6;

•    nel settore cosmetico;

•    nella produzione di abbigliamento, le fibre infatti sono particolarmente resistenti;

•    nella bio edilizia, grazie al suo potere isolante;

E’ vietato l’uso personale ricreativo, considerato illegale a tutti gli effetti.

La vendita può essere fatta senza la necessità di autorizzazioni particolari, se non quelle classiche per aprire una nuova attività.

Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso 30 luglio 2019, è intervenuta dichiarando che gran parte dei prodotti derivati dalla canapa non sono legali, ma i prodotti per bioedilizia, cosmetica o abbigliamento possono essere considerati sicuri, poiché rispettano le normative dei diversi settori. I giudici della Suprema Corte hanno poi confermato che per quanto attiene gli oli, gli alimenti e le infiorescenze, è fondamentale verificare il livello di THC. Se il livello di TCH rispetta i limiti di legge, e dunque viene formalmente meno il carattere di pericolosità legato agli effetti negativi di tali sostanze, non ci sono dunque ostacoli. Si tenga infine conto che, in aggiunta di quanto sopra anticipato, la canapa può altresì essere coltivata a livello ornamentale, e può essere usata con percentuale di THC pari all'8% ma solamente in ambito farmaceutico, per produrre medicinali somministrati per trattare gli effetti di particolari malattie degenerative. Al di fuori di tali ipotesi, l'utilizzo è dunque da considerarsi illegale. Inoltre, c’è da considerare il fatto che la giurisprudenza italiana considera come sostanza stupefacente la cannabis con una quantità di Thc pari allo 0,5%, quindi la forbice di tolleranza tra lo 0,2 % e lo 0,6% è valido solamente per i soggetti menzionati nella legge 242, cioè gli agricoltori. Tale concetto è stato espresso recentemente dalla “circolare Salvini”.

E’ doveroso precisare che la marijuana legale non è la stessa cosa della cannabis terapeutica. In Italia, si può usare la marijuana per determinate patologie, in base a quanto stabilito nel “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, il famoso DPR 309/90.

In ogni caso nel 2007 il Ministero della Salute ha riconosciuto l’utilizzo dei cannabinoidi per le terapie del dolore e come supporto alle cure standard.  A tale scopo devono essere importati prodotti solamente dai paesi legittimati, e possono essere coltivati in Italia solamente presso lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. La vendita viene fatta attraverso le farmacie, esclusivamente su ricetta medica.

Dopo avere chiarito cosa si intende per cannabis legale, bisogna sottolineare quali sono le conseguenze per l’utilizzo di quella illegale, cioè con alta concentrazione di Thc.

Possedere marijuana per scopi personali non costituisce un reato, ma un illecito amministrativo, previsto dall’art. 75 dpr 309/90 e sono previste le seguenti sanzioni:

•    sospensione della patente;

•    sospensione del porto d’armi o divieto di conseguirlo;

•    sospensione del passaporto e del permesso di soggiorno.

 

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di Avv. Antonella Mazzone

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