Guida in stato di ebbrezza: come riottenere in modo celere la patente


La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità
Guida in stato di ebbrezza: come riottenere in modo celere la patente

Ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo del 30.04.1992 n. 285 è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

E' un reato di natura contravvenzionale con competenza avanti il Tribunale.

Ai fini della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di “guida” la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in un’area pubblica o quantomeno destinata al pubblico (Cass. pen., Sez. VII, 20 gennaio 2010, n. 10476).

Il controllo tramite l’alcoltest può essere legittimamente effettuato anche nel caso in cui il conducente si trovi a bordo di un veicolo fermo e non circolante (Cassazione Penale, Sez. IV, 12 novembre 2013, n. 45514). La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza sussiste anche quando il conducente non viene fermato mentre è alla guida di un veicolo, in quanto è sufficiente l’accertamento dello stato di alterazione (Cass. pen. Sez. VI, 9.10.2019, n. 41457).

Il comma 2 del citato articolo prevede 3 ipotesi di guida in stato di ebbrezza a seconda dello stato di alterazione:

"a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224 ter".

Detto ciò, come si può ottenere in modo veloce il titolo di guida?

Si indicano di seguito i passaggi da effettuare:

1) Valutare la correttezza del verbale di accertamento rilasciato dagli organi accertatori verificando che lo stesso sia stato compilato in modo corretto, secondo i requisiti di legge (avviso di farsi assistere da un difensore, indicazione della taratura e omologazione dell'etilometro, dati anagrafici, l'esame viene ripetuto due volte e le due misurazioni effettuate a distanza di almeno 5 minuti l'una dall'altra devono risultare dal verbale);

2) allorquando venga notificata l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente e ricorrano i presupposti di cui al punto precedente (mancanza dei requisiti di legge) è possibile ricorrere avanti al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l'infrazione, al fine di chiederne in via cautelare la sospensione dell’ordinanza e nel merito la nullità.

Una volta verificata la regolarità del verbale di accertamento nei termini sopra descritti e, se non dovesse essere contestata l'aggravante del sinistro stradale (186, comma 2 bis cds), si potrà accedere al beneficio previsto dal comma 9 bis dell'art. 186 cds, il quale recita: "Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".

Una volta individuato l'ente ove poter svolgere i lavori di Pubblica Utilità, tramite apposita istanza, depositata al Pubblico Ministero in fase di indagini preliminari, si potrà chiedere che venga emesso un Decreto Penale di condanna convertito in Lavori di pubblica utilità. 

Conclusi con parere favorevole i lavori summenzionati, il Giudice fisserà una nuova udienza ove dichiarerà estinto il reato, disponendo la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e contestuale revoca della confisca del veicolo sequestrato.

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di Paolo Dell'Arte

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