Il bacio rubato non (sempre) è violenza sessuale


Si modernizza la valutazione dell'atto sessuale considerandone il significato sociale e ridimensionando così il disvalore del bacio rubato
Il bacio rubato non (sempre) è violenza sessuale
Se un individuo "strappa" un bacio sulla guancia ad un'altra persona, si può configurare il reato di violenza sessuale ex art. 609bis c.p.?

All'interrogativo la giurisprudenza recente risponde "dipende" (Cass. Pen., sez. III, 47265/16; Cass. Pen., sez. III, 18679/15; Cass. Pen., sez. III, 10248/14).

Il semplice bacio sulla guancia, di per sé, non rappresenta un "atto sessuale" ai sensi dell'art. 609bis c.p. poiché il contesto sociale odierno gli attribuisce più significati, dal semplice saluto al gesto d'affetto, e dunque - secondo un approccio che valorizza la portata sociale della condotta dell'agente - non ha una portata intrinsecamente sessuale, non invadendo l'intimità di chi lo riceve.

Tuttavia, dal momento che la vittima è costretta a subire un comportamento altrui non desiderato, la condotta non resta impunita ma viene ascritta al meno grave reato di violenza privata (art. 610 c.p.).

Quanto sopra è però solo il principio generale poiché, in alcuni casi, secondo la citata giurisprudenza, le particolari circostanze del caso concreto possono condurre alla soluzione opposta. Se, ad esempio, il bacio "rubato" è dato nel tentativo di raggiungere la bocca o se è accompagnato da complimenti di natura fisica o se la vittima viene trattenuta o se il fatto avviene in un luogo appartato o buio, allora la condotta può essere qualificata come violenza sessuale.

L'orientamento giurisprudenziale sopra sintetizzato rappresenta l'approdo di un percorso interpretativo della controversa (e non definita dal legislatore) nozione di "atto sessuale" punito dal delitto di cui all'art. 609bis c.p..

Secondo una prima soluzione, l'atto sessuale può essere inteso come una condotta di carattere fisico incidente zone erogene del corpo e oggettivamente idonea a soddisfare il piacere sessuale dell'agente, a prescindere dalle intenzioni del reo. Dunque, il fine perseguito dall'agente di appagare un desiderio sessuale non è determinante ai fini della qualificazione della condotta, essendo sufficiente e necessario che l'agente abbia oggettiva consapevolezza della natura obiettivamente sessuale dell'atto.

Secondo altra opinione, invece, l'atto sessuale sarebbe anche quello non coinvolgente zone tipicamente erogene del corpo purché caratterizzato dalla concupiscenza erotica dell'agente, con la conseguenza che qualsiasi condotta realizzata dal soggetto attivo nei confronti di un altro individuo per soddisfare un proprio piacere sessuale può qualificarsi come atto sessuale.

Infine, un terzo orientamento sostiene che la condotta dell'agente, per essere qualificata come atto sessuale possa, debba essere valutata sulla base del contesto in cui l'azione si svolge, dei rapporti intercorrenti tra agente e vittima, dell'incisione sulla determinazione della sessualità del soggetto passivo.

La giurisprudenza commentata sposa l'ultimo orientamento citato aggiungendo la contestualizzazione sociale della condotta secondo un percorso argomentativo così sviluppato:

1. il delitto di violenza sessuale tutela la libertà sessuale della persona che non deve essere incrinata dalla condotta costrittiva del reo ed è alla luce del bene giuridico tutelato che deve interpretarsi il concetto di "atto sessuale";
2. di conseguenza, la rilevanza della concupiscenza erotica dell'agente deve essere esclusa poiché introduce un dolo specifico non contemplato dall'art. 609bis c.p. e non prende in debita considerazione la posizione del soggetto passivo, incentrando l'accertamento solo sull'aspetto psicologico dell'agente;
3. ne deriva che l'atto deve essere valutato, ove possibile, secondo un criterio oggettivo basato sulla scienza medica sicché sono sicuramente atti sessuali i rapporti orali, vaginali, anali o il c.d. succhiotto ecc.;
4. ove il parametro oggettivo non bastasse, come nel caso del bacio sulla guancia, occorre considerare il comune sentire della collettività in un certo momento storico (ciò che è considerato come "sessuale"oggi può non esserlo più a distanza di anni) e valorizzare il contesto concreto e le relazioni tra i soggetti coinvolti;
5. conseguentemente, poiché il bacio sulla guancia non incide di per sé sull'intimità della vittima e sulla sua libertà sessuale, assumendo anzi molteplici significati, l'accertamento che il giudice di merito dovrà eseguire sul significato sociale del comportamento, sulle specificità del caso concreto e sulle relazioni tra agente e soggetto passivo è decisivo ai fini della qualificazione della condotta in termini di violenza sessuale o meno.

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di Avv. Paolo Pollini

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