Il mancato versamento degli assegni famigliari è reato


L’assegno di mantenimento, da versare a seguito della sentenza di separazione o di divorzio, rappresenta uno strumento di tutela per il coniuge meno abbiente
Il mancato versamento degli assegni famigliari è reato

Assegno di mantenimento, uno strumento di tutela

L’assegno di mantenimento, da versare periodicamente nell’importo stabilito dal giudice a seguito della sentenza di separazione o di divorzio, rappresenta uno strumento di tutela fondamentale per il coniuge economicamente più debole. Proprio per tale motivo, la sua finalità è esclusivamente assistenziale e serve a garantire un adeguato sostegno economico all’ex coniuge ed ai propri figli. Dal provvedimento del giudice scaturisce un vero e proprio obbligo a corrispondere l’assegno mensile agli aventi diritto.

Che fare se l’obbligato non paga il mantenimento?

Questi casi sono, purtroppo, molto frequenti. C’è chi adduce difficoltà economiche, chi si disinteressa completamente dell’ex coniuge e della prole, chi minaccia, boicotta o ricatta, per far sentire il peso della sua superiorità finanziaria o, per motivi di rancore, paga solo il dovuto per i figli ma non dà nulla all’ex moglie, chi pensa soltanto alle esigenze della nuova compagna trascurando le esigenze della vecchia famiglia, chi semplicemente scompare e si rende irreperibile.

Non si tratta solo di questioni private: la legge offre vari strumenti per reagire di fronte a tali fenomeni e ci sono diverse strade percorribili, sia a livello civile sia in ambito penale. Se l’obbligato non paga il mantenimento si può sporgere una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: è prevista la pena della reclusione fino a un anno, o, in alternativa, della multa fino a 1.032 euro.

La norma, però, punisce chi «si sottrae» ai versamenti periodici: non basta, quindi, ritardare o saltare un paio di mesi. Se il coniuge inadempiente ha un’adeguata capacità patrimoniale, sono più efficaci gli strumenti civilistici, come il pignoramento dei beni o il prelievo diretto delle somme dovute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. l’omesso mantenimento è reato.

Precisamente, si tratta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda soltanto i figli minori. La condotta punita penalmente è quella di chi «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio», o di chi in qualsiasi altro modo «vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

Di recente, la Corte di Cassazione ha precisato che la querela della madre copre i figli minorenni rimasti anch’essi privi di assegno di mantenimento, ma non i figli maggiorenni che ancora ne beneficiano, non avendo raggiunto l’autosufficienza economica: dunque, se i figli hanno raggiunto l’età di 18 anni dovranno sporgere una querela autonoma.

È importante sapere che la violazione penale non scatta semplicemente quando si verifica un’omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento nell’importo fissato ed entro le rispettive scadenze, ma soltanto se è connotata da dolo. Quindi, la querela non è un’arma per ottenere il pagamento del dovuto, ma, al più, uno strumento di pressione (non particolarmente efficace, perché il procedimento penale dura anni) e un modo per ottenere la punizione del colpevole.

L’illecito civile, invece, sussiste in presenza di qualsiasi inadempimento, a prescindere dalle ragioni, e i rimedi indicati sono percorribili in tutti i casi di omesso versamento dell’assegno di mantenimento.

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di Avv. Viviana Marocco

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