Il reato di violenza o minaccia a incaricato di pubblico servizio


L’aggressione nei confronti degli operatori dei centri di accoglienza integra il reato di violenza a un pubblico ufficiale
Il reato di violenza o minaccia a incaricato di pubblico servizio


1. L’aggressione nei confronti degli operatori dei centri di accoglienza integra il reato di violenza a un pubblico ufficiale, in quanto questi ultimi hanno la qualifica di incaricato di pubblico servizio. A prescindere dalla concreta mansione svolta è la natura del servizio reso, da analizzarsi sotto il profilo funzionale ed oggettivo, che rileva ai fini della qualificazione soggettiva del reato.
A stabilirlo è la Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con sentenza n. 296 del 03.072017 con cui, pur in riforma parziale della sentenza emessa in data 29 aprile 2015 dal Tribunale di Taranto nei confronti di AF.JE., ospite di un centro d’accoglienza, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 336 c.p., 582 e 585 c.p., 56 e 610 c.p.

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2. La pronunzia in esame prende le mosse dalla vicenda di AF.JE, condannato - con rito abbreviato - per i reati ascrittigli e commessi nei confronti di un operatore della Cooperativa affidataria della gestione del Centro di permanenza ove l’imputato era ospitato al fine di costringerlo a commettere un atto contrario ai propri doveri d’ufficio - accompagnarlo a scuola prima dell’orario previsto - oltre a minacciarlo per dissuaderlo dal denunciare l’accaduto.
Motivo dell’impugnazione proposta, concernente il capo a) della sentenza (quello inerente la affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 336 c.p., rubricato “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”) è la presunta carenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo alla p.o.: circostanza, questa, che eliderebbe il disvalore della condotta in imputazione in ordine alla configurazione del reato de quo.

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Occorre, ai fini di questo approfondimento, meglio focalizzarsi sulla figura prevista dall’art. 358 c.p., ossia quella dell’incaricato di pubblico servizio; si muova quindi dalla definizione stessa di pubblico servizio.
Come sopra detto, il pubblico servizio può dirsi quella attività propria dello Stato o di altro ente pubblico, di interesse collettivo, disciplinata sì nelle medesime forme della pubblica funzione, ma sprovvista dei poteri propri di quest’ultima [1]. L’unico dato certo, a fronte di una esplicitazione francamente generica offerta dal legislatore in tal senso, è che non può essere ridotto, il pubblico servizio, alla prestazione d’opera meramente materiale, o alla esecuzione di ordini o direttive altrui [2]. Data proprio l’ampiezza di tale concetto normativo, fondamentale è stata l’opera della giurisprudenza (soprattutto di legittimità) nell’individuare figure e mansioni che potessero caratterizzare tale particolare figura: si è così giunti a contemplare in tale novero i dipendenti di società concessionarie o di attività soggette ad autorizzazione (portalettere, impiegati del Servizio Postale deputati alla regolarizzazione dei bollettini dei pacchi [3]), farmacisti titolari di licenza e attività [4], guardie particolari giurate [5].

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Stante l’indubbio rilievo, sociale e giuridico, proprio di queste particolari figure, l’ordinamento penale si preoccupa di garantire alle stesse una specifica tutela attraverso la posizione degli artt. 336 e 337 c.p.: il primo, che qui maggiormente interessa dato il caso di specie, rubricato “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni “chiunque usa violenza o minaccia ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio [...]”, e con la reclusione fino a tre anni: “[...] se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa”.
Alla luce del richiamo normativo ultimo riportato, merita un più attento esame il punto di gravame, proposto dalla difesa dell’imputato e non accolto dalla Corte d’Appello adita, relativo alla presunta carenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo alla p.o.: trattandosi la p.o. - si rileva in doglianza - di semplice lavoratore dipendente chiamato a svolgere “[...] semplici mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiali [...]” (cit.), quali “[...] pulizia delle parti comuni, all’erogazione dei pasti e, quando necessario, al servizio di accompagnamento degli ospiti presso strutture pubbliche/ospedaliere [...]” (cit.), egli non potrebbe essere individuato quale meritevole della particolare tutela offerta dall’art. 336 c.p. e, dunque, il delitto de quo non avrebbe di che configurarsi.
L’antescritto motivo di impugnazione non era accolto dai Giudici di seconda istanza: essi, infatti, rifacendosi alle dichiarazioni del Direttore responsabile del centro, evidenziavano come oltre a tutte le mansioni suddette la persona offesa, in assenza del direttore stesso o di un componente dello staff dei professionisti, avesse poteri di rappresentanza della Società Cooperativa chiamata a gestire il centro stesso. Tale funzione di rappresentanza, quantunque residuale, recava seco la conseguenza che la partecipazione intellettuale richiesta alla p.o. per l’espletamento delle proprie mansioni (fosse anche solo in termini di conoscenza dei regolamenti e di capacità di rapportarsi con gli ospiti), assicurasse quel grado di partecipazione necessaria e sufficiente allo svolgimento dell’attività di interesse pubblico proprio della Cooperativa.
Pure: altre sono le considerazioni da farsi a suffragio della scelta del Giudice di prime cure circa la configurazione del reato di cui all’art. 336 c.p. [6] Non può esservi dubbio, infatti, che la condotta del reo nel caso de quo sia fattivamente caratterizzata dall’elemento della violenza; né, che tale atteggiamento, fosse diretto a coartare la volontà del soggetto passivo al compimento di un atto contrario ai propri doveri d’ufficio [7]. Questa, oltre a essere peculiarità della figura delittuosa in esame, è decisivo elemento di discrimine con altra fattispecie delittuosa del medesimo Capo, ossia quella della resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.: e infatti, mentre nell’ipotesi del delitto di cui all’art. 336 c.p. la violenza o la minaccia sono teleologicamente tese a forzare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio al compimento di un atto o di una omissione contrari ai propri doveri d’ufficio, nella seconda fattispecie l’azione illecita è finalizzata ad impedire il compimento dell’atto doveroso [8].


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[1] Deliberativi, autoritativi o certificativi.
[2] Cfr. sul punto: Cass. VI. Sez. Pen n. 10138 del 1998 e Cass. VI. Sez. Pen. 467 del 1999, in cui si evidenzia come il pubblico servizio comporti l’esercizio di un quid di “potere discrezionale”, da parte dell’incaricato, impegnato nello svolgimento di “mansioni intellettuali” in senso lato.
[3] Cass. VI Sez. Pen n. 46245 del 27.11.2012
[4] Cass. n. 7761/1987
[5] Come da disposto ex art. 138 T.U.L.P.S. Tale qualifica spetta alle G.P.G., anche allorquando svolgano una attività complementare a quella, loro istituzionalmente deputata, di vigilanza e custodia a beni mobili e immobili (così Cass. I Sez. Pen sent. n. 797 del 26 giugno 1996).
[6] Nella sola estrinsecazione del c.1 non anche del c.2. Sulle ragioni, cfr. infra.
[7] Con riferimento alla n.8, è doverosa infatti tale precisazione: il fatto che il reo pretendesse di essere accompagnato a scuola prima degli altri, infatti, implica certamente che l’autista avrebbe dovuto contravvenire alle prescrizioni lui imposte nell’esercizio delle mansioni derivatigli dalla sua funzione; tale comportamento dunque, quand’anche realizzato dietro coazione, non avrebbe evidentemente potuto assumere gli estremi dell’atto del proprio ufficio o servizio come, invece, previsto dal c. 2 della richiamata norma.
[8] Cfr. Cass. VI Sez. Pen. sent. n. 48541 del 18.12.2003. Più recentemente, e sempre sulla distinzione tra le due fattispecie, cfr. pure Cass. VI Sez. Pen sentenza n. 7992 del 23.02.2015 (quando la violenza o la minaccia sono esercitate sull’agente durante l’esecuzione dell’atto d’ufficio, e col fine di impedirlo, si configura condotta ex art. 337 c.p.; quando invece la coazione è anteriore al compimento dell’atto, e finalizzata a determinarne l’omissione o la realizzazione di atto contrario, si verserà nella vicenda di cui all’art. 336 c.p.

 

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di Giuseppe Deiana

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