Il sovraindebitamento, quale tutela del consumatore?
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Cos'è il sovraindebitamento?
Il termine sovraindebitamento indica lo squilibrio tra la perdurante incapacità di un soggetto nel far fronte alle obbligazioni finanziarie assunte, ad esempio, con banche, finanziarie, fornitori, privati o l’agenzia delle entrate, e il patrimonio prontamente liquidabile per arginarlo.
Con la Legge n. 3/2012, sin da subito denominata “legge salva suicidi”, proprio perché emanata nel pieno della ben nota crisi economica, il legislatore ha introdotto uno strumento di tutela in favore di tutti quei soggetti che, pur versando in stato di sovraindebitamento, non sono tuttavia assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare: tali procedure, infatti, hanno tutte la caratteristica di privare il soggetto che vi è sottoposto di una parte della sua autonomia, e ciò significa, ad esempio, che all'imprenditore possono essere sottratte le disponibilità sui suoi beni.
Pur con le diverse sfumature applicative che ne hanno caratterizzato, ed in certi casi limitato, l’impatto, non v’è dubbio che le procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento abbiano tentato di dare una prima risposta all’esigenza di offrire agli operatori economici ed ai consumatori, così come anche ai loro creditori, strumenti compositivi snelli ma al contempo normativamente strutturati, sottraendo le fasi patologiche dei rapporti obbligatori al monopolio delle procedure esecutive, che sono, spesso, antieconomiche per tutte le parti in causa e non sempre risultano idonee al raggiungimento della composizione ottimale di detti rapporti, oltreché giocoforza soggette a tempistiche anche molto dilatate nel tempo.
In sintesi, la legge “salva suicidi” concede ai soggetti non fallibili, che versano in condizioni di effettiva difficoltà economica e non sono, pertanto, più in grado di ripagare i propri debiti, la possibilità di rivolgersi al Tribunale sottoponendo al Giudice e ai creditori un accordo di composizione della crisi, o un piano del consumatore, o un piano di liquidazione del patrimonio.
L’obiettivo comune alle tre procedure è quello, dunque, di rinegoziare con i creditori e, in taluni casi, di rimodulare, anche in mancanza di un loro consenso, la propria complessiva situazione debitoria stabilendo una moratoria del debito, uno stralcio o entrambe.
Tutte le suddette procedure prevedono, peraltro, una serie di misure protettive per chi vi fa ricorso, tra cui la possibile sospensione delle procedure esecutive individuali già in atto.
Bisogna, inoltre, aggiungere che dal 15.08.2020, le disposizioni della legge 3/2012, saranno sostituite (con modifiche non marginali) da quelle di cui al D.lgs. n. 14/2019, c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha inteso fornire una regolamentazione ancor più ampia ed organica della materia (assorbendo tutte le disposizioni in materia anche di fallimento e procedure concorsuali).
Nei prossimi paragrafi descriveremo sinteticamente le procedure attualmente disciplinate dalla legge 3/2012 con specifico riferimento a quelle cui può fare ricorso il consumatore, inteso quale persona fisica (non giuridica) che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Altrettanto sinteticamente saranno evidenziate le novità contenute nella disciplina del codice della crisi e dell’impresa.
Il Piano del consumatore
È la procedura caratterizzata dalla maggiore premialità ed è riservata ai soli “consumatori”.
Come anticipato, è la procedura maggiormente premiale perché è consentito al Tribunale di omologare il piano proposto dal consumatore a prescindere dall’eventuale consenso o dissenso dei creditori.
Proprio per questa sua natura, l’omologa del piano del consumatore è soggetta a requisiti di maggior rigore, spettando, prima all’Organismo di Composizione della Crisi, e in ultima istanza al Giudice, un vaglio in ordine alla “meritevolezza” degli istanti, intesa come diligenza nell’aver assunto le obbligazioni con la ragionevole convinzione di potervi far fronte.
Il requisito della meritevolezza, in quanto giocoforza oggetto di valutazione soggettiva, ha trovato nelle prime applicazioni giurisprudenziali diverse interpretazioni, talune più rigide, altre più inclini a tener conto delle dinamiche sociali che caratterizzano l’odierno sistema economico. A parere di chi scrive, pur restando indubbio che l’accesso a tale tutela sia espressamente subordinato a un positivo apprezzamento della condotta dell’indebitato, è altrettanto vero che la legge è comunque rivolta a soggetti che si trovano nella comprovata incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, sicché il parametro soggettivo andrebbe opportunamente letto in senso dinamico e alla luce di tutti i fattori sociali, esterni e interni, che connotano le quotidiane operazioni economiche. Non da ultimo, non appare peregrino ritenere che vada tenuta in conto, ove ricorrente, la non rara corresponsabilità degli istituti finanziatori nei casi di sovraindebitamento determinato dall’eccessivo ricorso al credito, giacché le pratiche commerciali tenute, anche dagli operatori qualificati del settore, negli anni hanno empiricamente contribuito ad una diseducazione dell’utente finale.
Con la nuova disciplina, in vigore soltanto dal 2020, il piano del consumatore sarà sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. Da 67 a 73) Cod. della crisi di impresa e dell’insolvenza. Le principali novità, tutte tendenti a un ampliamento della tutela offerta al consumatore, saranno tra le altre: l’espressa previsione della possibile falcidia per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, nonché di un giudizio sulla condotta dei finanziatori nella valutazione del merito creditizio, previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario e che al comma 1 recita: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
L’Accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento
L’accordo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento è, invece, attualmente una procedura rivolta a tutta la platea di soggetti, consumatori e non, che resta esclusa dalle tutele fallimentari.
A differenza del piano del consumatore, l’omologa dell’accordo è subordinata all’approvazione dei creditori. “Ai fini dell'omologazione (…) è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti”.
Di converso, non è previsto il vaglio giudiziario sulla meritevolezza o sulle cause del sovraindebitamento, restando in questo caso preminente la natura spiccatamente concordataria del procedimento, incentrato sulla valorizzazione dell’autonomia privata e sulla descritta procedura deliberativa maggioritaria, rimessa al ceto creditorio e vincolante anche per i creditori dissenzienti o astenuti.
La procedura di accordo è particolarmente snella e può essere molto vantaggiosa anche per i creditori che hanno la possibilità di ottenere con maggiore certezza risultati che, proprio perché trattandosi di crediti vantati su soggetti in stato di insolvenza, potrebbero non raggiungere mediante l’ordinario ricorso alle procedure esecutive.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina, l’accordo sarà sostituito dalla procedura di concordato minore, dalla quale (scelta che, a parere di chi scrive, appare discutibile) il legislatore ha tuttavia inteso escludere il sovraindebitato consumatore, cui resterà la scelta tra la via del piano di ristrutturazione e quella liquidatoria. I soggetti diversi dai consumatori (professionisti, imprenditori minori e ogni altro debitore non soggetto a liquidazione giudiziale) potranno, invece, accedere al Concordato minore e alla Liquidazione controllata, ma non al Piano.
La Procedura di Liquidazione del patrimonio (oggi art. 14 ter e.ss. l. 3/2012)
Possono accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio tutti i soggetti non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori).
La liquidazione del patrimonio può, altresì, essere attivata a seguito di cessazione degli effetti dell’accordo ai sensi dell’art. 11, comma 5, legge n.3/2012, annullamento e/o risoluzione dell’accordo, revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’art. 14 - bis legge n. 3/2012.
L’unico requisito per accedere a tale procedura è quello dello stato di sovraindebitamento, non rilevando una valutazione ex ante in termini di meritevolezza del debitore.
Il requisito soggettivo risulta, tuttavia, rilevante ai fini dell’ottenimento dell’effetto esdebitatorio.
L’art. 14 terdecies stabilisce infatti che:
“Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:
a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
2. L'esdebitazione è esclusa:
a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri”.
L'esdebitazione non opera, comunque, per una serie di crediti in ragione della loro particolare natura (per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi).
Con l’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, la procedura di liquidazione (liquidazione controllata) assumerà un ruolo assolutamente centrale e di portata generale.
Dal punto di vista del sovraindebitato (e in particolare del consumatore) sono da accogliere positivamente le novità in tema di esdebitazione, che opererà di diritto venendo meno gran parte delle cause di esclusione oggi previste (in particolare quelle che fanno ricorso alle case di assunzione dei debiti).
È, altresì, degna di menzione la riduzione dei termini di durata massima della procedura che non potrà superare i tre anni (contro i quattro dell’attuale disciplina).
L’esdebitazione del debitore incapiente (in vigore dal 15.08.2020)
Ulteriore elemento di (positiva) novità riportato nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza sarà quello della procedura di esdebitazione del debitore incapiente, ossia di quel “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”.
A tal proposito l’art. 283 stabilisce che il debitore incapiente “può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento”. Si precisa, peraltro, che non sono considerate utilità sopravvenute i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Le procedure familiari
La nuova normativa positivizzerà, infine, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento da parte dei nuclei familiari, “quando i membri della stessa famiglia sono conviventi ed il sovraindebitamento ha origine comune” (art. 66 D.lgs. n. 14/2019).
È d’uopo precisare che, anche a normativa vigente, si è con coerenza ammessa la presentazione di un unico piano del consumatore da parte di uno dei coniugi qualora l’altro sia privo di reddito e, in assenza di altri debiti personali, sia solo coobbligato in solido con l’altro per un debito garantito da un immobile ipotecato di cui entrambi sono comproprietari. È tuttavia evidente che la nuova normativa sia sul punto positivamente ispirata a principi di ragionevolezza ed economicità, dissipando sul punto ogni dubbio interpretativo oggi esistente.
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