Il Trust - Parte Prima


La protezione del patrimonio, il passaggio generazionale ordinato e una gestione professionale dei beni sono alcune delle finalità di quest'istituto
Il Trust - Parte Prima
Il Trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione, sviluppatosi nei paesi common low e che ha fatto il sui ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell'Aja.
La sua struttura essenziale vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro ovvero:
1) il disponente;
2) il trustee;
3) il beneficiario o i beneficiari

Il disponente trasferisce alcuni beni al trustee, il quale ne diventa proprietario ed amministratore, con il vincolo di gestirli nell'interesse dei beneficiari, ovvero in funzione di uno scopo.
L'effetto principale del Trust è quello di segregare il dato patrimonio, sicchè lo stesso non potrà essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazione patologiche (ad esempio sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori). Il Trust interno quando tutti gli elementi costitutivi sono italiani, e quaindi l'unico elemento esogeno è la legge regolatrice.

Il Trust è un atto attraverso il quale il disponente, sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce un bene o un diritto a un altro soggetto, il trustee, che può essere anch'esso una persona fisica o giuridica. I beni conferiti al trust costituiscono il Fondo in Trust ed escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entrano afar parte del patrimonio del Trustee e quindi non possono essere oggetto delle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trestee.
Il Trustee che ha ricevuto i beni o i diritti in proprietà, dovrà amministrarli a favore dei beneficiari secondo le regole dello statuto del Trust e senza alcun vincolo formale, in accordo con i "desideri" del disponente.

Nella pratica si riscontra spesso la nomina anche di un altro soggetto, il guardiano, nel quale il disponente riveste particolare fiducia, con funzioni di controllo e di suplenza al trustee.
La disposizione dei beni in Trust determina lo spossessamento da parte del disponente che quindi non potrà più essere aggredito su tali beni, salvo ovviamente l'esperimento di azioni revocatorie.
Di norma nell'atto di Turst è presente una clausola volta a garantire al disponente il mantenimento dell'attuale tenore di vita oppure l'assistenza in caso di necessità. Tale circostanza rende l'istituto più digeribile in quanto attenua sensibilmente i timori connessi alla perdita della proprietà derivanti dallo spossessamento.

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di Vedovello Andrea

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