Imprecisioni nell'inventario e accertamento


La Corte di Cassazione pone i limiti di ragionevolezza
Imprecisioni nell'inventario e accertamento
La Circolare n. 31/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che "allorquando ci si trovi di fronte a differenze inventariali rilevate dallo stesso contribuente nella contabilità obbligatoria di magazzino (..) il verificatore è sempre chiamato ad una analisi complessiva della posizione economica, patrimoniale e gestionale dell'azienda controllata (...).

Conseguentemente, se nel corso del controllo dovessero riscontrarsi le rettifiche contabili sopra descritte, sarà a cura del verificatore non limitarsi alla ripresa a tassazione sic et simpliciter degli importi corrispondenti al valore delle predette differenze, ma esaminare il processo di formazione delle stesse e la loro natura fisiologica o patologica in relazione all'attività in concreto svolta dall'impresa e in relazione agli elementi ed alle informazioni eventualmente forniti dal contribuente".

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un accertamento innestato su imprecisioni e differenze di inventario, precisa tuttavia che le istruzioni impartite dall'amministrazione operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio di legittimità dell'azione accertatrice, allorché sia sfociata in un atto formale di contestazione, rendendosi di fronte ad essa applicabili le sole norme di legge (Cass. civ., sez. trib., 10/03/2017 n. 6185).

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di Avv. Andrea Bugamelli

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