Infortunio mortale sul lavoro


Il datore di lavoro deve mettere in atto tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore
Infortunio mortale sul lavoro
Con la Sentenza n° 20533/2015, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, affrontando il tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di comportamento imprudente del lavoratore, torna a pronunciarsi nuovamente sulla corretta interpretazione dell’Art. 2087 Cod. Civ., ritenendo che esso non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazioni e retribuzione, implicando, anche, l’insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore.
Ciò per rafforzare il principio secondo il quale il datore di lavoro deve mettere in atto tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità psicofisica del lavoratore, prevedendone qualsiasi comportamento messo in atto in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa:
"...in ipotesi di infortunio sul lavoro, non è qualificabile come abnorme il comportamento del lavoratore che intervenga, nell'esecuzione delle ordinarie mansioni assegnate, su un macchinario per effettuare una riparazione, qualora ciò sia dettato da una necessità, non solo possibile, ma anche probabile del procedimento lavorativo, posto che l'obbligo datoriale di proteggere l'incolumità del dipendente, nonostante l'imprudenza e la negligenza dello stesso, comprende anche la vigilanza circa l'effettivo rispetto delle misure di protezione predisposte..."

La Suprema Corte, con la pronuncia in questione, ha cassato con rinvio la pronuncia di merito di rigetto della domanda risarcitoria degli eredi del lavoratore, ritenendo la necessità di un’adeguata motivazione sia circa la verifica della sussistenza di un idoneo sistema di sicurezza, sia in ordine al giudizio sull’abnormità e l’imprevedibilità della condotta del lavoratore che, infilandosi in uno spazio di 39 cm dal suolo, aveva superato un cancelletto posto a protezione di una macchina sbobinatrice.

Il lavoratore dipendente, durante il turno lavorativo, accortosi che la macchina ribobinatrice si era bloccata (con impianto in movimento), tentava di far riprendere il ciclo lavorativo infilandosi tra i rulli, dopo aver scavalcato un cancelletto.

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di Avv. Angelo De Nina

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