Inosservanza del divieto di associarsi abitualmente con persone pregiudicate


Perchè vi sia violazione sono necessari rapporti, incontri e contatti con i pregiudicati ripetuti e plurimi
Inosservanza del divieto di associarsi abitualmente con persone pregiudicate

1. In materia di misure di prevenzione, ai fini della violazione del divieto di associarsi abitualmente con persone pregiudicate, sono necessari rapporti, incontri e contatti con tali individui, che siano, anche se discontinui, ripetuti e plurimi.
Lo ha stabilito il Tribunale Penale di Bari, Sezione Seconda, con sentenza n. 170 del 16.01.2018, pronunziata nei confronti di un soggetto sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 75 D.L. n. 159 del 2011, perché, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, con decreto della medesima Curia emesso nell’anno 2007, contravveniva in molteplici occasioni agli obblighi inerenti la sorveglianza, in particolare alla prescrizione che vietava di associarsi a persone che avessero subito condanne o fossero sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza.

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2. La legge n. 1423 del 1956, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone per la sicurezza e per la pubblica moralità”, disciplina quei particolari strumenti di cui l’A.G dispone [1] e il cui impiego è finalizzato alla prevenzione della commissione di reati da parte di soggetti reputati in tal senso “pericolosi”, per la sicurezza pubblica, dato il loro stile di vita; tali indicazioni sono desunte da una serie di parametri (elementi di fatto che portino a ritenere: una abituale dedizione a traffici delittuosi, uno stile o un tenore di vita che si presuppongano esiti di attività delittuosa, la dedizione del reo a delitti contro l’integrità fisica o morale dei minori, la sanità sicurezza o tranquillità pubblica).
Le problematiche poste dall’applicazione di tali misure si sono rivelate, nel tempo, di non poca entità, arrivando a lambire addirittura questioni di carattere costituzionale; l’afflittività intrinseca a questi provvedimenti ha portato a interrogarsi sull’aderenza dei medesimi dal dettato costituzionale, stante l’assenza di quel vaglio processuale, articolato e completo, prodromico, invece, alla emanazione della sanzione penale. Tali resistenze possono essere ben superate proprio attraverso un richiamo alle norme della Carta che i critici pretendevano a rischio violazione, e tra le altre: l’art. 13, per cui le limitazioni del diritto di libertà personale sono da ammettersi solo sulla base di espresse previsioni di legge o di provvedmenti dell’A.G. (e la legge n. 1423/56 introduce tale importante passaggio); lo stesso art. 27 che, in chiave rieducativa, finirebbe logicamente per valorizzare il significato socialpreventivo che le misure di sicurezza finirebbero per esprimere nei confronti dei consociati cui vengono applicate [2].

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3. Per quanto d’interesse ai fini di questa analisi, è la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: essa ha il fine di consentire all’Autorità di P.S. di vigilare sulla persona, onde verificarne la perfetta osservanza delle prescrizioni che il Tribunale intese porre allo scopo di contenerne (o neutralizzarne) la pericolosità sociale. Tale particolare strumento presenta, a una primissima analisi, due peculiarità; la prima, è la perentoria consequenzialità di detta misura [3] all’ “avviso orale” del Questore, della provincia di dimora del soggetto, che esistono fondati (ed espressamente motivati) sospetti a suo carico di condotte delittuose o illecite, con contestuale intimazione a cessare dalle stesse; la seconda caratteristica, invero comune a ogni misura di natura personale, è l’esistenza di altri presupposti essenziali alla sua applicazione. Essi sono [4]: riconducibilità della persona a una delle categorie soggettive previste dalla legge, pericolosità effettiva della persona per la pubblica sicurezza, attualità della pericolosità sociale [5].
Va, a questo punto, precisato un aspetto estremamente rilevante per l’esistenza stessa di queste misure, ossia quella pericolosità sociale, di cui finora s’è detto, vero criterio dirimente per l’applicazione concreta delle misure di prevenzione. Essa deve accertarsi in concreto, non bastando il mero riconoscimento del soggetto come appartenente a una delle categorie già descritte; è principio di diritto che altro sia la pericolosità “potenziale” di un individuo, rispetto alla concreta valutazione che questi ponga in essere determinati delitti [6].

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4. Quesito originato dai fatti di cui si dice è se, ai fini della configurazione della violazione alla specifica prescrizione di cui si è detto, sia sufficiente un singolo episodio trasgressivo o se invece occorra une ripetuta inosservanza della stessa.
E’ da dire che il nodo concettuale ultimo esposto ha interessato soprattutto il dibattito giurisprudenziale, vedendo come protagonista decisiva la Suprema Corte: è in sede di legittimità, infatti, che si è tracciato il solco in cui si è inserita la sentenza di questi Giudici di merito, in modo assai condivisibile. In tal senso, è dunque costante la giurisprudenza per cui è da censurare non già l’episodica evenienza dell’accompagnarsi, per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, a pregiudicati, bensì la serialità di questi comportamenti. E si badi: malgrado l’iniziale apparenza di grande rigore, è questa una analisi estremamente equilibrata, all’esito della quale non si reputa perseguibile l’isolato accompagnarsi del reo a determinati soggetti, né si pretende una continuità ininterrotta dei rapporti stessi. Ciò che rileva, ai fini della configurazione del reato in parola [7], è la abitualità delle condotte di cui in addebito, la serialità delle quali rivela una stabile relazione interpersonale; e se è pacifico, si ribadisce, non essere l’episodio isolato e singolo sintomatico di tale pervicace attitudine [8], è altrettanto indiscusso che “[...] (ben potendo) la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento [...]” [9], acquisendo a tal uopo rilievo sia il numero degli episodi occorsi sia il lasso di tempo in cui questi accadevano [10].

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5. Vieppiù: proprio in ragione dell’elemento psicologico preteso per la configurabilità del reato di cui si dice, anche la "buona fede" in ordine alle qualità soggettive di pregiudicati, dei soggetti frequentati, addotta quale possibile giustificazione ai comportamenti criminosi, necessita di una più approfondita verifica; nel caso in esame, stavano molteplici annotazioni di p.g. in cui era accertato che il prevenuto veniva sorpreso, sempre nello stesso luogo, in compagnia di svariati soggetti pregiudicati [11], palesandosi così la di lui consapevolezza circa la fattiva frequentazione della zona da parte di soggetti in qualche modo coinvolti nell'ambito della criminalità.


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[1] Pregio della normativa del 1956 è che il ricorso a tali strumenti è stato sottratto alla esclusiva competenza della autorità di polizia; anzi, la competenza diretta dell’Autorità ultima detta è stata mantenuta solo in certi casi specificamente disciplinati.
[2] Sul punto specifico si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 68 del 1964, statuendo come debbano considerarsi ammissibili tutte quelle restrizioni della libertà individuale non espressamente vietate dalla Corte Costituzionale medesima (così automaticamente superando le obiezioni riguardanti il presunto contrasto tra le misure in parole e i principi costituzionali della presunzione di innocenza e la personalità strictu sensu della responsabilità penale).
[3] A norma dell’art. 4 della l. 1423/1956.
[4] Artt. 4 e 6 c.1 d. lgs- 159/11.
[5] Per quanto concerne il numero dei parametri utili alla identificazione del soggetto come “pericoloso” cfr. supra, § 2. Con riguardo al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, gli è che non rilevano, ai fini dell’applicazione, preesistenti manifestazioni di pericolosità se non sussistenti al tempo dell’applicazione della misura.
[6] Dunque, è ormai pacifica opinione della inammissibilità dell a presunzione della pericolosità sociale: essa va sempre acceratata in concreto.
[7] Si tratta di delitto doloso, connotato dalla consapevolezza, da parte del soggetto a misura, delle “qualità” della persona con cui si accompagna. In tale particolare ottica, la S.C. ha stabilito che “ [...] la frequentazione di persone gravate esclusivamente da procedimenti penali pendenti non è idonea a configurare il reato; nel caso, invece, in cui il soggetto frequentato abbia riportato una condanna, non risultante nel certificato penale spedito a richiesta di privati, è necessario accertare in concreto la conoscenza dei pregiudizi penali della persona frequentata da parte del siggetto sottoposto alla misura di sorveglianza, desumibile da elementi fattuali attinenti al contesto socio- ambientale in cui i rapporti tra il prevenuto e la persona pregiudicata si collocano o da altri fattori sintomatici.”
[8] Cfr. ex multiis: Cass. I Sez. Pen. n. 43858 del 25 ottobre 2013; Cass.I Sez. Pen. n. 14813 del 10 aprile 2015
[9] Così Cass. Sez. I. Penn. N. 16789 del 23 aprile 2008.
[10] Nel caso di specie, l’imputato era colto per due volte nell’arco di sei mesi nello stesso luogo, in compagnia di pregiudicati (non sempre lo stesso, per vero: in relazione però di tutte le considerazioni svolte in sede di giurisprudenza di legittimità, e cui si rimanda, tale rilievo non è stato considerato dirimente in senso opposto).
[11] Segnatamente, in occasione di uno degli episodi in contestazione, uno di questi, alla vista dei CC in avvicinamento, si dava immediatamente alla fuga.

 

Articolo del:


di Giuseppe Deiana

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