Iscrizione ipotecaria e abuso del diritto


Iscrivere ipoteca su tutti i beni del debitore, per un valore esorbitante rispetto al credito garantito, può configurare abuso del diritto
Iscrizione ipotecaria e abuso del diritto
Una banca che vanta un decreto ingiuntivo e intende iscrivere ipoteca giudiziale, non può iscriverla sull’intero patrimonio immobiliare del debitore - imprenditore commerciale - per un valore garantito esorbitante rispetto al credito garantito. Costituisce ipotesi di abuso del diritto, e quindi di responsabilità processuale ex art. 96, comma 2, c.p.c..

L’abuso del diritto torna al vaglio della Corte di Cassazione; in particolare l’abuso del diritto processuale, che ha un impatto molto più determinate sugli interessi delle persone.

Nel caso di specie, un istituto bancario iscriveva ipoteca giudiziale, sulla base di un decreto ingiuntivo, su tutti i beni di proprietà dell’imprenditore debitore, iscrivendo un valore esorbitante rispetto al credito garantito. Il credito era di 105 milioni di lire, mentre l’ipoteca era stata iscritta per un valore superiore ai 3 milioni di euro, così determinando la cessazione dell'attività imprenditoriale.
All’esito del giudizio di opposizione, veniva dichiarata con sentenza l’inesistenza del credito azionato; pertanto l’opponente chiedeva condanna della banca per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c..

La S.C. ha riconosciuto tale responsabilità, respingendo un orientamento che in tema di riduzione di ipoteca era consolidato, ma che col passare del tempo si è rivelato anacronistico, soprattutto alla luce delle più moderne interpretazioni di molti istituti in senso conforme alla Costituzione.
Secondo l’orientamento precedente (Cass. 311 e 529/1967; Cass. 17902/2010), non era impedito al creditore di iscrivere ipoteca su tutti i beni del debitore. Il dato testuale delle norme non lo vietava (art. 2828 c.c.); inoltre è disciplinata la procedura per chiedere, anche giudizialmente, la riduzione (art. 2877 c.c.); il tutto sotto l’egida del principio generale di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.), secondo il quale il debitore risponde dei propri debiti con "tutto il suo patrimonio, presente e futuro".

Tuttavia, il novellato art. 111 Cost. impone massima prudenza nell’utilizzo degli strumenti processuali messi a disposizione dei consociati per conseguire la tutela dei loro diritti o il perseguimento dei loro interessi. La Corte osserva, infatti, che gli strumenti di diritto processuale hanno il potere di incidere in modo molto più determinante sulle sfere giuridiche altrui. Tanto è vero che lo stesso art. 96 c.p.c. è molto più severo nel sanzionare l’abuso di strumenti processuali, rispetto al comportamento in genere considerato.

Il comma 1 sanziona un comportamento connotato da dolo o colpa grave, quindi la colpa lieve è esclusa, evidentemente considerata come tollerabile nell’ambito di una consueta lite giudiziaria, ovvero anche per consentire a parti ed avvocati una valutazione più serena delle fattispecie oggetto di causa e quindi delle linee difensive.

Il comma 2, invece, concerne strumenti tecnicamente processuali come provvedimenti cautelari (art. 669 bis e ss. c.p.c.); trascrizioni di domande giudiziali (art. 2652 e ss. c.c. relativi alla trascrizione di beni immobili; 2690 e ss. c.c. relativi a beni mobili); inizio o compimento di azioni forzate (art. 483 e ss. c.p.c.; 2930 e ss. c.c.); iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.). In questi casi vi è maggiore severità perché è richiesta la "normale prudenza", e quindi può ritenersi inclusa la colpa lieve, esclusa invece nel comma 1.

Ne consegue che, l’eventuale procedura di riduzione dell’ipoteca è uno strumento che può ben essere evitato se il creditore adopera, come deve, una giusta prudenza nell’utilizzare gli strumenti cautelari o di garanzia. Non può passare in secondo piano, inoltre, il pregiudizio arrecato al debitore, imprenditore, che a causa dell’iscrizione in questione ha subito un danno, che straborda il limite di pregiudizio ragionevole e prevedibile connesso ad un’iscrizione ipotecaria. Per questa ragione, è stata recisamente respinta la giustificazione addotta dalla creditrice, secondo la quale il pregiudizio si sarebbe potuto evitare se il debitore "avesse stipulato una transazione".

Questa affermazione sposta il punto focale della questione, che, come sottolineato più volte dalla S.C., rimane l’abuso del diritto, avendo tentato di «assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno al debitore».

In conclusione, è stata riconosciuta alla banca una responsabilità ex art. 96, comma 2, c.p.c..

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di Avv. Andrea Castiglioni

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