IVA al 10% sui piatti pronti da asporto o consegna a domicilio


La Legge di Bilancio 2021 mette un punto sulla questione IVA ridotta al 10% per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti
IVA al 10% sui piatti pronti da asporto o consegna a domicilio

La Legge di Bilancio 2021 mette un punto sulla questione IVA ridotta al 10% per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti. Finalmente arriva una norma di interpretazione autentica a stabilire le regole dopo il via libera temporaneo del MEF sull’applicazione di un’aliquota agevolata.  Con un emendamento approvato alla Camera viene introdotto il nuovo comma 1-ter che assoggetta l’IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

La modifica nasce come conseguenza all’evoluzione del mercato registrata in particolar modo durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus. Seguendo quella che era già la tendenza degli ultimi anni, infatti, il settore della ristorazione, le cui attività sono state più volte limitate o sospese a causa delle restrizioni introdotte dai vari DPCM, ha dovuto implementare in modo significativo i servizi di asporto e delivery: molti ristoratori, anche i più tradizionali, si sono dovuti dotare di una struttura organizzativa che potesse consentire l’asporto o la consegna a domicilio dei propri prodotti, come strategia di “sopravvivenza”, in attesa dei ristori statali.

Come conseguenza, è emerso in modo più significativo il differente regime IVA applicabile:

  • da un lato, al consumo di piatti al tavolo, configurabile come somministrazione di alimenti e bevande e quindi assoggettato l’aliquota IVA ridotta al 10% come da Tabella A, parte III, n. 121) allegata al D.p.r. 633/1972;
  • dall’altro, la preparazione di cibi da asporto o con consegna a domicilio, la cui attività, che consiste nella preparazione di cibi pronti per il consumo (riconducibile al codice ATECO 56.10.20), si configura come sola prestazione di dare e non di fare, dovendo scontare l’aliquota IVA differenziata sulla base dei singoli prodotti che compongono la “preparazione alimentare”.

A distanza di un mese dai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA da applicare all’asporto e alla consegna a domicilio e ha ribadito che, se mancano i presupposti per stabilire che si tratta di una somministrazione, è necessario applicare l’aliquota ordinaria del 22% o comunque specifica del prodotto per la vendita di cibi e bevande.

Tra eccezioni temporanee e difficoltà interpretative, però, arriva la Legge di Bilancio 2021 a chiudere la questione sull’aliquota da applicare ad asporto e consegna a domicilio.

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di Piero Roma

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