L’aggravante della premeditazione nel delitto di omicidio


Disvalore sociale e la scelta del codice penale del 1930 di qualificare la premeditazione quale circostanza aggravante del reato
L’aggravante della premeditazione nel delitto di omicidio

L'art. 577 del codice penale prevede la pena dell'ergastolo se il reato di omicidio previsto dall'art. 575 è commesso con premeditazione.
La premeditazione, che il n. 3 dell'art. 577, 1° co. individua come circostanza aggravante dell'omicidio, fondamentalmente distingue l'intensità del dolo nelle diverse fattispecie di omicidio.

Nella legislazione degli Stati Uniti d’America, il reato di omicidio può essere di primo o di secondo grado: quali sono le differenze? Per prima cosa è importante distinguere tra due tipi di omicidio: manslaughter (meno grave) e murder (più grave).
In sostanza quel sistema penale distingue diverse ipotesi di reato costruite autonomamente, sicché l'omicidio più grave (the murder) non ammette attenuanti ed è punito con pene severe (in alcuni stati federali, com’è noto, con la più estrema, la morte).

La collocazione in diverse e autonome fattispecie di reato delle diverse ipotesi di omicidio graduate sull’intensità del dolo, ovvero della commissione del delitto in circostanze particolarmente efferate, non è estranea al nostro ordinamento.

All'epoca della stesura del codice, infatti, a fronte delle incertezze dottrinali circa il fondamento concettuale della premeditazione, ne fu ipotizzata l'espunzione, cui si accompagnò la proposta di riversare su circostanze autonome, relative sia alla gravità dei motivi sia alle modalità della condotta, la funzione di attribuire valore giuridico agli elementi che tradizionalmente ne costituivano gli ingredienti esteriori (l'abiezione dei motivi, la crudeltà, l'impiego di sostanze venefiche o di altri mezzi insidiosi, la predisposizione dei mezzi, ecc.). Senonché, l'aggravante, cancellata nel progetto ministeriale (Relazione ministeriale, in Lav. prep., V, 2, 367), riaffiorò nel progetto definitivo, sul rilievo, formulato dalla Commissione parlamentare, secondo cui, pur essendo difficile definirne il concetto, nondimeno essa è presente alla coscienza umana. Di qui venne la scelta del Guardasigilli di mantenerla nel codice, poiché «nel dolo vi è una scala che sale per gradi, dal cosiddetto dolo d'impeto, alla riflessione normale, ed infine alla premeditazione» (Relazione al Progetto definitivo del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, in Lav. prep., V, 3, Roma, 1929, 188).

Secondo l’elaborazione corrente nella giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione gli "Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)" (cfr. Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575)”.

In tema di concorso di persone nel reato è stato ritenuto che "la circostanza aggravante della premeditazione è estesa al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato qualora lo stesso abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245581)".

Sotto il profilo probatorio, deve rilevarsi che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è operante sia per gli elementi costitutivi del reato, sia per le circostanze aggravanti ("Il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze aggravanti, elementi fattuali considerati dal legislatore idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio" (cfr. Sez. 1, n. 14638 del 09/01/2014, Romero Espinoza, Rv. 262145).

Nella pratica la costruzione della premeditazione (ma lo stesso potrebbe dirsi anche per l'abiezione dei motivi, la crudeltà, l'impiego di sostanze venefiche o di altri mezzi insidiosi, la predisposizione dei mezzi, ecc.) quale circostanza aggravante del reato di omicidio e non quale autonoma fattispecie di reato, gioca un importante funzione nella dosimetria della pena per effetto dell’art. 69 c.p. il quale, in via generale, stabilisce che:
•    Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
•    Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
•    Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Ciò significa che il giudice nella valutazione del caso concreto di omicidio aggravato dalla premeditazione, se ritiene la ricorrenza di una circostanza attenuante da considerarsi prevalente sulla circostanza aggravante della premeditazione, può in concreto e in forza dei suoi poteri discrezionali, sottrarre il reo alla pena dell’ergastolo e applicare la stessa pena prevista per le ipotesi meno gravi di omicidio (manslaughter).
Chiaramente tale operazione sarebbe preclusa nel caso in cui l’omicidio premeditato fosse previsto dall’ordinamento quale autonoma fattispecie di reato.

 

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di Avv. Cesare Santonocito

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